Il 1° febbraio 2017 il Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta ha prorogato la precedente ordinanza del primo dicembre con la quali si è scelto di commissariare il settore della gestione dei rifiuti e i cui effetti sarebbero scaduti proprio il primo febbraio.
Un’ordinanza del TAR Palermo del 16 gennaio 2017 ha reso assai discutibile questa scelta del governo.
Il TAR ha, infatti, respinto un ricorso proposto dall’ATO rifiuti di Ragusa. Infatti, superando i limiti di una semplice ordinanza, i giudici hanno deciso di entrare praticamente nel merito. Il 16 gennaio scorso, infatti, il TAR Palermo ha respinto il ricorso dell’Ato ragusano contro la precedente ordinanza del governo, solo perché questa sarebbe “scaduta” appena due settimane prima.
Tuttavia, pur rigettando il ricorso proprio perché quella ordinanza aveva già, di fatto, compiuto i suoi effetti, ha ritenuto lo stesso ricorso “fondato”.
Si legge dall’ordinanza: “Per il complesso contenuto dell’ordinanza (che sembrerebbe addirittura ipotizzare l’adozione di altra ordinanza ex art. 191 D.lgs. n. 152/06: vd. art. 1. 13 e 14) e per la delicatezza della materia su cui essa incide, merita, in ogni caso, di essere evidenziata la plausibile fondatezza del ricorso, non solo in ordine alla denunciata carenza dei presupposti per l’esercizio del potere straordinario di cui all’art. 191 cit., ma anche in merito alla dedotta violazione della normativa civilistica in tema di liquidazione delle società per azioni”.
Pertanto, il quadro che emerge è che, come sancito dal TAR, l’ordinanza rischia di essere illegittima e di violare persino le norme del diritto civile, stante comunque l’importanza dell’ordinanza emanata dalla Regione, la quale disciplina la gestione commissariale degli Ato, in vista del loro scioglimento e delle nascita delle nuove Srr e prevede una serie di norme relative alle assunzioni del personale.
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Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza del TAR Palermo.
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Pubblicato il 16/01/2017
N. 00056/2017 REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3548 del 2016, proposto da:
Ato Ragusa Ambiente Spa in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Barone (C.F. BRNNTN75R04H163G) e Gaetano Armao (C.F. RMAGTN62A14G273D), con domicilio eletto presso Gaetano Armao in Palermo, via Noto, 12;
contro
Presidenza Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pub. Utilità, Dip. Reg. dell’Acqua e dei Rifiuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi, 81;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Rif del 1 dicembre 2016, nonché di tutti gli atti dell’istruttoria, nessuno escluso, anche non conosciuti, e degli altri atti antecedenti o conseguenti, presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pub. Utilità;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la domanda cautelare non può essere delibata favorevolmente in considerazione della speciale rilevanza degli interessi pubblici evidenziati nell’ordinanza impugnata ed ulteriormente ribaditi dalla difesa dell’amministrazione nella odierna camera di consiglio, e del fatto che l’ordinanza, efficace dall’1 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, ha già in buona parte prodotto i suoi effetti ed è imminente la sua scadenza;
Ritenuto che, per il complesso contenuto dell’ordinanza (che sembrerebbe addirittura ipotizzare l’adozione di altra ordinanza ex art. 191 D.lgs. n. 152/06: vd. art. 1. 13 e 14) e per la delicatezza della materia su cui essa incide, merita, in ogni caso, di essere evidenziata la plausibile fondatezza del ricorso, non solo in ordine alla denunciata carenza dei presupposti per l’esercizio del potere straordinario di cui all’art. 191 cit., ma anche in merito alla dedotta violazione della normativa civilistica in tema di liquidazione delle società per azioni;
Ritenuto che, stante la natura degli enti coinvolti, le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Caterina Criscenti | Calogero Ferlisi | |
IL SEGRETARIO