E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2017 la Legge n. 30 del 16 marzo 2017 recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”.
Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 4 aprile 2017.
Il testo unificato, che è composto da un solo articolo, delega il Governo all’adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione europea.
Il comma 1 elenca gli ambiti oggetto della delega, di seguito elencati:
– definizione delle attività di protezione civile;
– organizzazione di un sistema policentrico a livello centrale, regionale e locale e attribuzione delle funzioni di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
– partecipazione dei cittadini, singoli e associati, e delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
– istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani di emergenza comunali;
– disciplina dello stato di emergenza e previsione del potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa europea;
– previsione di modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile volte a garantire l’effettività delle misure adottate e stabilirne l’efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza stessa, in ragione della gravità dell’evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e delle terre e rocce da scavo prodotte in condizioni di emergenza, nonché alle forniture di beni di prima necessità;
– disciplina del finanziamento delle funzioni di protezione civile attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile, nonché delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate ai commissari delegati titolari di contabilità speciale;
– disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato ed escludendone l’applicabilità agli edifici abusivi danneggiati o distrutti;
– definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;
– individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.
Il comma 2 prevede che i decreti legislativi assicurano il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto della legge nonché la coerenza terminologica nel rispetto:
a) dell’identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l’azione di protezione civile;
b) dell’individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di intervento di cui al comma 1;
c) del raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;
d) dell’omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile;
e) dell’individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi sulla base dei quali individuare criteri e metodologie omogenei per l’intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l’erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
f) della ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già incluse nella legge 225/1992, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi;
g) dell’introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e di superamento di quest’ultima;
h) dell’introduzione dell’esonero dalle pratiche di autorizzazione per l’installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile;
h) dell’integrazione del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell’Unione Europea;
i) dell’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 3 elenca i princìpi e criteri direttivi in base ai quali i decreti legislativi provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, che comprendono, tra gli altri il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, la verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive europee in materia.
Il comma 4 demanda ai decreti legislativi la definizione dei criteri da seguire per l’adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti delegati, di eventuali modifiche e integrazioni dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.
Infine, i commi 5, 6 e 7 disciplinano le procedure per l’adozione dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 e l’adozione di disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.