Ordinanza di sgombero di un bene patrimoniale disponibile: è competente il giudice ordinario

Il TAR Campania – Napoli, Sez. VII, con la sentenza n. 1531 del 20 marzo 2017, si è pronunciato sull’applicabilità dell’art. 823 cod. civ. solo in presenza di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile e sul giudice competente a decidere una controversia relativa ad una ordinanza di sgombero di un locale di proprietà di un Comune, bene patrimoniale disponibile.

Il Collegio ha affermato che “L’art. 823 c.c. ammette il ricorso dell’Amministrazione all’esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile; di conseguenza, l’eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere, trattandosi di bene che appartiene al patrimonio disponibile dell’ente, va qualificata come atto nullo secondo i principi sanciti dall’art. 21 septies l. n. 241 del 1990”.

Si legge ancora dalla sentenza: “La controversia relativa ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile dell’ente territoriale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l’Amministrazione agisce “iure privatorum” – al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica – non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell’assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 20/03/2017

N. 01531/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2016, proposto da:
Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Schermistico – Pietro Giannone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Maria D’Angiolella C.F. DNGLMR63H08G333C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 16;

contro

Comune di Caserta, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Gallo C.F. GLLLDI69A58A512U, Lucio Perone C.F. PRNLCU78H12L259K, con domicilio eletto presso l’avv. Lucio Perone in Napoli, via G. Porzio 4, Centro direzionale Isola G8;

per l’annullamento

dell’ordinanza prot. n. 25520 del 25 marzo 2016, con la quale si intima lo sgombero entro 15 giorni dei locali di proprietà del Comune, detenuti dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’associazione sportiva gruppo schermistico “Pietro Giannone” ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Caserta ha ordinato lo sgombero di un unità immobiliare posta al piano seminterrato in San Benedetto di Caserta, via Ferrarecce n. 158, corpo C, utilizzata per la pratica sportiva.

Il Comune di Caserta si è costituito in giudizio deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 7 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Va prioritariamente esaminata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa comunale per difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

L’eccezione è fondata.

E’ incontestato che l’immobile in oggetto appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Caserta.

E’ peraltro indubbio che l’amministrazione comunale ha inteso esercitare un potere autoritativo – e non inviare una semplice diffida iure privatorum – posto che viene “ordinato” lo sgombero del locale occupato entro 15 giorni con avvertimento che in mancanza la Polizia municipale avrebbe provveduto all’esecuzione forzosa (peraltro autoqualificando l’atto come provvedimento amministrativo e richiamando la L. 241/1990).

Alla luce di ciò, la giurisprudenza consolidata, da cui il Collegio ritiene di non doversi discostare afferma che:

– l’art. 823 c.c. ammette il ricorso dell’Amministrazione all’esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile. Di conseguenza, l’eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere, trattandosi di bene che appartiene al patrimonio disponibile dell’ente, va qualificata come atto nullo secondo i principi sanciti dall’art. 21 septies l. n. 241 del 1990;

– l’atto nullo non produce alcun effetto degradatorio delle posizioni soggettive di cui si assume la lesione, e se dalla esecuzione del provvedimento sono derivati effetti pregiudizievoli, gli stessi vanno considerati come violazioni di diritti soggettivi la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cons. Stato n. 1331/2010; T.a.r. Sicilia- Palermo n. 169/2016);

– la controversia relativa ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile dell’ente territoriale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l’Amministrazione agisce “iure privatorum” – al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica – non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell’assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, n. 931/2015).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la questione sottesa al rapporto controverso al giudice ordinario, avanti al quale il ricorso potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 comma 2, c.p.a.

Sussistono giusti motivi, tenuto conto che l’esercizio del potere è stato esplicato al di fuori della fattispecie legale, per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF

Marina Perrelli, Consigliere

Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca De Gennaro Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

Redazione

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