Difetti di costruzione: la responsabilità dell’appaltatore anche per le ristrutturazioni

La Cassazione, Sez. Unite Civ., con la sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, ha sancito l’applicabilità dell’articolo 1669 c.c., riguardante la responsabilità aggravata dell’appaltatore per i gravi difetti dell’opera, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e non solo alle nuove costruzioni, sempre che ricorrano i presupposti.

Dirimendo il relativo contrasto giurisprudenziale sul tema, la Cassazione ha precisato che l’art. 1669 c.c. è applicabile anche agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.

Si legge, inoltre, dalla sentenza: “Nell’ampliare il catalogo dei casi di danno rilevante ai sensi dell’art. 1669 c.c., l’aggiunta dei “gravi difetti” ha comportato per trascinamento l’estensione dell’area normativa della disposizione, includendovi qualsiasi opera immobiliare che (per traslato) sia di lunga durata e risulti viziata in grado severo per l’inadeguatezza del suolo o della costruzione. Ne è seguita, coerente nel suo impianto complessivo, l’interpretazione teleologica fornita dalla giurisprudenza, che è andata oltre l’originaria visione dell’art. 1669 c.c. come norma di protezione dell’incolumità pubblica, valorizzando la non meno avvertita esigenza che l’immobile possa essere goduto ed utilizzato in maniera conforme alla sua destinazione”.

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Redazione

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