Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 1498 del 31 marzo 2017, si è pronunciato sull’accertamento delle somme concernenti le spese successive a decreto ingiuntivo nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio si è espresso nel senso che nell’ambito del giudizio di ottemperanza sono dovuti importi concernenti le spese posteriori al decreto ingiuntivo e limitatamente a quelle volte a raggiungere l’obiettivo di pervenire ad un decreto ingiuntivo conclusivo (come richiesta copie, notificazione e l’ottenimento del timbro di definitività del decreto presso gli uffici di cancelleria).
Si legge, infatti, dalla sentenza: ““Nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la defìnitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relative all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (nella specie dell’Amministrazione), e ciò in considerazione del fatto che egli può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza e, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall’eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto” (ex multis, Cons. Stato, V, 8 aprile 2014, n. 1645).”
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 31/03/2017
N. 01498/2017REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4715 del 2016, proposto da:
Palmieri Ianua, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Palmieri, con domicilio eletto presso il dr. Federico Marcosignori in Roma, via dei Georgofili,148;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Maria Ferrari, Antonio Andreottola ed Eleonora Carpentieri, con domicilio eletto presso lo studio legale Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza, 50/A;
nei confronti di
Ias Italiana Appalti Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI n. 10140 del 17 dicembre 2009, resa tra le parti, concernente il pagamento di somme relative a sinistro
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Enrico Bracco, su delega dell’avv. Palmieri, e Nicola Laurenti, su delega dell’avv. Carpentieri.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza del Tribunale di Napoli n. 14140 del 17 dicembre 2009 – corretta con ordinanza del 29 marzo 2010 – il Comune di Napoli veniva condannato a pagare, in favore della ricorrente, la somma di euro 124.000,00, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio a titolo di risarcimento danni in conseguenza di un sinistro.
La sentenza, munita di formula esecutiva in data 28 aprile 2010 e, quindi, notificata al debitore in data 28 maggio 2010, non veniva impugnata, come da certificazione della cancelleria del Tribunale del 27 gennaio 2012.
Stante il perdurante inadempimento del Comune, il 13 ottobre 2010 la sig.ra Palmieri notificava a quest’ultimo un atto di precetto per l’importo complessivamente dovuto – al 31 settembre 2010 – di euro 160.032,68 (comprensivo delle spese di procedura esecutiva).
A fronte dell’ulteriore inerzia dell’ente, nonostante un successivo invito bonario al pagamento in data 9 dicembre 2012, l’interessata adiva infine il Tribunale amministrativo della Campania (in data 20 aprile 2014), proponendo ricorso per l’ottemperanza.
Con detto rimedio la ricorrente chiedeva:
accertarsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli;
assegnarsi al Comune di Napoli il termine di giorni trenta per ottemperare, nominando contestualmente il Commissario ad acta e liquidando il compenso dovutogli.
Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio il 22 aprile 2013 con comparsa di mera forma. Quindi depositava, il 4 febbraio 2016, una memoria con la quale eccepiva di aver già corrisposto, con mandato di pagamento n. 15867 del 29 novembre 2013, gli importi a suo tempo portati dall’atto di precetto, pari ad euro 158.815,32 per sorta capitale, interessi, rivalutazione e spese di giudizio (dedotte le spese della procedura esecutiva, non liquidabili in sede di ottemperanza).
Il materiale pagamento all’avente diritto era avvenuto il 5 dicembre 2013.
Invero, già con istanza di prelievo del 17 febbraio 2014 – con cui chiedeva ridursi l’importo dell’ottemperanza ad euro 21.192,73 – l’odierna appellante aveva dato atto, al Tribunale amministrativo adito, dell’intervenuto pagamento in questione, precisando però che, trattandosi di importo riferito al debito maturato al 30 settembre 2010, lo stesso non era satisfativo dell’intero credito vantato nei confronti del Comune, che si era nel frattempo incrementato degli ulteriori interessi legali, nonché di oneri sopravvenuti.
Per l’effetto, l’importo versato era stato accettato solo a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute.
Il credito della ricorrente, in particolare, oltre agli interessi legali maturati successivamente al 30 settembre 2010, comprendeva anche l’importo di euro 9.678,40 che la sig.ra Palmieri aveva dovuto versare all’erario (in data 11 gennaio 2013), in qualità di debitrice solidale con il Comune, per assolvere l’imposta di registro sulla sentenza.
Il Tribunale amministrativo della Campania, con sentenza 1° marzo 2016, n. 1109, preso atto del pagamento effettuato dal Comune, dichiarava però la cessata materia del contendere, sul presupposto che “la parte ricorrente non ha opposto contestazioni, sì che deve ritenersi la integrale soddisfazione dell’interesse del creditore, anche ai sensi dell’art. 64 co 4 c.p.a.”.
Precisava altresì che “per giurisprudenza costante – non sono dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania-Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87)”.
Avverso tale decisione la sig.ra Palmieri Ianua interponeva appello, deducendone l’erroneità ed evidenziando, in particolare, l’assenza di qualsiasi forma di acquiescenza, da parte sua, al parziale pagamento del Comune, come del resto evincibile per tabulas dalla citata nota 17 febbraio 2014, a suo tempo depositata nella Segreteria del giudice adito.
DIRITTO
Alla luce della documentazione versata in atti, risultano fondate le ragioni di parte appellante.
Invero, il tenore dell’istanza di prelievo 17 febbraio 2014 è inequivoco non solo nel riconoscere l’avvenuto pagamento parziale ad opera del Comune di Napoli, ma altresì nel chiarire che il relativo importo veniva ricevuto a mero titolo di acconto, di talché non poteva configurarsi, al riguardo, alcuna acquiescenza dell’avente diritto ad un pagamento ridotto.
Nello specifico, è altresì dovuto il rimborso, da parte del Comune di Napoli, in quanto parte soccombente in giudizio, degli oneri di registrazione della sentenza del Tribunale di Napoli, n. 14140 del 2009, a suo tempo anticipati dall’odierna appellane.
Anche sotto il profilo del quantum debeatur non emergono rilievi circa gli importi indicati dall’appellante, né il Comune di Napoli ha specificamente dedotto alcunché, limitandosi a un generico richiamo delle difese svolte nel precedente grado di giudizio (nel corso del quale si era limitato a rilevare l’impossibilità di pretendere il pagamento delle spese di precetto il sede di ottemperanza).
Tale ultimo principio va confermato alla stregua della giurisprudenza per cui “Nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la defìnitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relative all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (nella specie dell’Amministrazione), e ciò in considerazione del fatto che egli può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza e, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall’eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto” (ex multis, Cons. Stato, V, 8 aprile 2014, n. 1645).
Va aggiunto che i conteggi proposti in appello dalla sig.ra Palmieri Ianua non appaiono contenere più riferimenti alle spese di precetto.
Per l’effetto, la sentenza impugnata va riformata.
Alla luce della documentazione in atti e dei calcoli proposti dall’appellante – che, come già detto, non sono stati oggetto di diretta e puntuale confutazione dell’Amministrazione appellata – deve concludersi che il Comune di Napoli sia tuttora debitore, nei confronti della sig.ra Palmieri Ianua, della somma capitale onnicomprensiva di euro 18.778,05, oltre interessi legali maturati su tale importo dal 5 dicembre 2013 sino al saldo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso d’ottemperanza n. 4715 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, ordina al Comune di Napoli di pagare a Palmieri Ianua la somma di euro 18.778,05, oltre interessi legali su tale importo dal 5 dicembre 2013 sino all’effettivo saldo, riservandosi la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Condanna il Comune di Napoli a rifondere all’appellante Palmieri Ianua le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva ed accessori di legge.
Compensa integralmente le spese tra le ulteriori parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Valerio Perotti | Giuseppe Severini | |
IL SEGRETARIO