La Cassazione, Sez. I Civile, con la sentenza n. 8807 del 5 aprile 2017, si è pronunciato sui presupposti per una corretta valutazione della verità della notizia, specie se questa è tratta da un provvedimento giudiziario, e sui requisiti per il riconoscimento del risarcimento del danno alla reputazione conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa.
Si legge dalla sentenza: “In tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. È pertanto sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d’altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo e non già, secondo quando successivamente accertato in sede giurisdizionale”. (Cass. pen.,Sez. 5, Sentenze: nn. 2842 del 1999; 8935 del 2000; 6924 del 2000; 43382 del 2010).
Per quanto concerne, invece, la questione del riconoscimento del risarcimento del danno alla reputazione, la Suprema Corte ha statuito che “nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non é “in re ipsa”, ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014)”.
Nel caso di specie i mezzi di prova erano stati indicati, ragione per cui sono state respinte le doglianze di parte ricorrente.
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