Lo Studio Legale Giurdanella&Partners ha ottenuto il trasferimento di una docente di scuola secondaria di primo grado, che aveva partecipato al piano di assunzione straordinaria di cui alla l. n. 107/2015 per l’a.s. 2015/2016, e che, nella fase di mobilità per l’a.s. 2016/2017, aveva ottenuto l’assegnazione della sede definitiva a migliaia di chilometri di distanza dal comune di residenza, in Sicilia.
Il Tribunale ordinario di Ravenna, con ordinanza del 14 aprile 2017, si è pronunciato in favore della ricorrente, con accoglimento totale del ricorso ex art. 700 c.p.c. predisposto dallo studio legale.
In particolare, il giudice del lavoro, rigettando le eccezioni sollevate dal MIUR in tema di giurisdizione e di contraddittorio, ha, innanzitutto, chiarito che la giurisdizione è del giudice ordinario e che non è necessario integrare il contraddittorio mediante la notifica del ricorso a soggetti terzi inclusi nelle graduatorie di mobilità, rimandando alla giurisprudenza formatasi sui punti in questione.
Il Tribunale ha, poi, rilevato “una eccentricità nell’attribuzione, in favore di altra docente avente minor punteggio (in luogo della più titolata ricorrente), sempre in fase D della mobilità, di una sede siciliana […]”.
Secondo il giudice adito “non esistono ragioni giustificative di tale abnormità: non sono ragioni valide l’algoritmo ministeriale e i criteri antimeritocratici che ne sono scaturiti”.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale lo ha ritenuto “evidentissimo, alla luce del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivante da un trasferimento ad un migliaio di chilometri dalla residenza della ricorrente, che pure risulta convivente con anziano genitore malato”.
L’ordinanza del Tribunale di Ravenna è stata prontamente eseguita dal MIUR, con conseguente trasferimento della docente nell’ambito di spettanza della regione Sicilia.