Il CdS sulla facoltà della parte di stare in giudizio personalmente in materia di accesso

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2394 del 23 maggio 2017, si è pronunciata sulla portata applicativa dell’art. 23 del D. Lgs. 104/2010, che prevede che le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore in materia di accesso ai documenti e dell’art. 95 che, viceversa, prevede l’impossibilità in caso di proposizione di impugnazione.

Così i giudici di Palazzo Spada: “Ora, premesso che in primo grado il ricorrente si era difeso in proprio, avvalendosi dell’art. 23 (difesa personale delle parti) del codice del processo amministrativo secondo cui “Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa…”, va rilevato che in questo grado d’appello è viceversa inderogabilmente necessaria l’assistenza del difensore, in quanto l’art. 95 (parti del giudizio di impugnazione) dello stesso codice stabilisce al comma 6 che “ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1, precedente”.

Pertanto, viene confermato il carattere meramente derogatorio rispetto al disposto dell’art. 22 del c.p.a., nelle materie espressamente indicate.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 23/05/2017

N. 02394/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2017, proposto da:
High Tech Network Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gnazzo Vito In Proprio, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Banca D’Italia non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione II di Salerno, n. 102/2017, resa tra le parti e concernente accesso al decreto del procedimento amministrativo di richiesta iscrizione presso l’elenco della Banca di Italia dell’istituto di pagamento della società High tech Network s.r.l., domanda 04082015 del 04/08/2015 e successive integrazioni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 il Cons. Sergio Santoro e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è presente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Vito Gnazzo, nella qualità di legale rappresentate della High Teck Network s.r.l., impugna la sentenza suindicata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso indicato in epigrafe.

Come si rileva dalla comunicazione pervenuta dall’Ufficio ricorsi del Consiglio di Stato, il presente atto, pervenuto al Consiglio di Stato via P.E.C. diretta al Presidente ed al Segretariato Generale del Consiglio di Stato, nonché al Tar di Salerno ed alla Banca d’Italia, risulta sottoscritto digitalmente in data 21 gennaio 2017 esclusivamente dal ricorrente, e non reca alcuna firma o nominativo di difensore abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, munito di procura

DIRITTO

Ora, premesso che in primo grado il ricorrente si era difeso in proprio, avvalendosi dell’art. 23 (difesa personale delle parti) del codice del processo amministrativo secondo cui “Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa…”, va rilevato che in questo grado d’appello è viceversa inderogabilmente necessaria l’assistenza del difensore, in quanto l’art. 95 (parti del giudizio di impugnazione) dello stesso codice stabilisce al comma 6 che “ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1” precedente.

Non resta quindi che dichiarare inammissibile il ricorso in esame.

Tenuto conto della mancata costituzione delle parti intimate, non si procede alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 1013 del 2017), lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

Redazione

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