Il TAR Lombardia – Milano, Sez. III, con la sentenza n. 1142 del 19 maggio 2017, si è pronunciato sulla legittimità della decisione di escludere un candidato per l’omissione della autenticazione della canditura e per errata verifica del Segretario comunale.
In particolare, si legge dalla sentenza: “L’art. 32, ultimo comma, del DPR n. 570/1960 dispone che “Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio”.
I giudici del TAR Milano hanno così ravvisato che “l’onere imposto dalla norma di rilasciare una “ricevuta dettagliata” onera il Segretario di effettuare una verifica puntuale circa la rispondenza tra quanto presentato e quanto dallo stesso dichiarato”.
A giustificazione di quanto asserito, il Collegio ha, infine, rilevato che “pur non essendo l’attività del Segretario comunale sovrapponibile a quella della Commissione elettorale, è indubitabile che la legge assegni allo stesso un ruolo di filtro nel complesso procedimento di presentazione delle liste, ruolo cui si riconnettono, quanto meno, oneri di diligenza e precisione nell’attestazione di quanto si dichiara essere stato ricevuto. L’errata indicazione della completezza della documentazione giustifica pertanto la scusabilità dell’errore del candidato e, di conseguenza, la possibilità di presentazione tardiva della regolarizzazione dell’accettazione della candidatura”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 19/05/2017
N. 01142/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2017, proposto da:
Luciano Geminian, in qualità di delegato alla presentazione della lista denominata “Per Bosio Forza Italia Berlusconi”, e da Claudio Nucibella, in qualità di candidato consigliere comunale, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, n. 2;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura della Provincia di Monza e Brianza, in persona del Prefetto pro tempore, II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Monza Sede di Desio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1;
per l’annullamento
previa eventuale sospensione dell’esecuzione
– del verbale Amm. Ces. N. 5 del giorno 13 maggio 2017 della II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Monza – Sede di Desio, trasmesso al Comune di Cesano Maderno in pari data (atto prot. 19496/2017), con cui è stata deliberata la non ammissione alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cesano Maderno del candidato Consigliere Comunale Claudio Nucibella per la lista denominata “Per Bosio Forza Italia Berlusconi”;
– di ogni atto connesso, presupposto o conseguenziale.
Visto l’art. 129 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Autorità intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 19 maggio 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Gli odierni ricorrenti, rispettivamente nella qualità di delegato alla presentazione della lista denominata “Per Bosio Forza Italia Berlusconi”, e di candidato consigliere comunale alle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 per il Comune di Cesano Maderno (MB), hanno impugnato la decisione della II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Monza – Sede di Desio con la quale è stata disposta la non ammissione del candidato Claudio Nucibella.
Con l’atto introduttivo del giudizio hanno esposto che in data 12 maggio 2017, ventiquattr’ore prima del termine ultimo previsto per legge (scadenza ore 12,00 del 13 maggio 2017), veniva presentata al Segretario del Comune di Cesano Maderno la domanda di partecipazione alle elezioni amministrative comunali, previste per il giorno 11 giugno 2017, da parte della lista denominata “Per Bosio Forza Italia Berlusconi” collegata alla candidatura a Sindaco del Signor Luca Bosio, con la relativa documentazione.
In detta occasione il Segretario Comunale del Comune di Cesano Maderno rilasciava l’attesazione con la quale dichiarava di aver ricevuto “alle ore 14.15…una lista di candidati recante il seguente contrassegno: ‘Per Bosio Forza Italia Berlusconi’ per l’elezione del Consiglio comunale di Cesano Maderno…Allegati alla lista sono stati presentati….c) numero 24 dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale…”.
Tuttavia la II Sottocommissione elettorale Circondariale, previa ammissione della lista, escludeva la candidatura alla carica di consigliere comunale di Claudio Nucibella, non essendo stata regolarmente autenticata la sottoscrizione della accettazione della candidatura.
Avverso tale determinazione i ricorrenti hanno proposto il ricorso indicato in epigrafe.
Si sono costituite in giudizio tutte le Autorità intimate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza pubblica del 19 maggio 2017 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
II) Il ricorso proposto è affidato ad un unico articolato motivo di gravame con cui si deducono la violazione degli artt. 32 e ss. del DPR. n. 570/1960, dell’art. 21 del DPR n. 445/2000, degli artt. 1 e 48 Cost. nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, la violazione del principio del soccorso istruttorio, del principio di affidamento e del principio di leale collaborazione, la carenza di istruttoria e la violazione della circolare del Ministero dell’Interno 5/2017 recante “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”.
In sintesi i ricorrenti lamentano che il Segretario Comunale avrebbe dovuto segnalare l’omessa autenticazione della sottoscrizione, così che gli odierni ricorrenti avrebbero potuto regolarizzare entro la data di scadenza prevista dalla legge, ovvero entro il successivo 13 maggio 2017. Invece il Segretario Comunale, attestando l’avvenuto deposito di “numero 24 dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale”, oltre a non aver consentito la regolarizzazione, avrebbe ingenerato il legittimo affidamento che la documentazione fosse completa e correttamente formata e prodotta. La Sottocommissione, una volta riscontrata la mancanza di autenticazione dell’accettazione di una candidatura a consigliere comunale, avrebbe dovuto acconsentire alla sua regolarizzazione, stante il fatto che il Segretario Comunale aveva certificato testualmente la presentazione di 24 accettazioni regolarmente autenticate.
Il ricorso proposto è meritevole di accoglimento.
Risulta incontestato che la dichiarazione di accettazione della candidatura del sig. Nucibella fosse priva della relativa autenticazione.
Ciò che invece è in contestazione sono le conseguenze derivanti dell’erronea attestazione da parte del Segretario comunale, che ha dichiarato di aver ricevuto 24 candidature, quindi compresa quella del sig. Nucibella, specificando che le stesse erano tutte “firmate e autenticate”.
L’art. 32, ultimo comma, del DPR n. 570/1960 dispone che “Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio”.
L’onere imposto dalla norma di rilasciare una “ricevuta dettagliata” onera il Segretario di effettuare una verifica puntuale circa la rispondenza tra quanto presentato e quanto dallo stesso dichiarato.
Nel caso di specie tale rispondenza è pacifico che non sussista.
L’errore compiuto dal Segretario assume particolare rilevanza tenuto conto che la presentazione della lista è avvenuta con un giorno di anticipo (12 maggio 2017) rispetto al termine (13 maggio 2017) previsto dalla legge per la presentazione delle candidature. Pertanto ben avrebbe potuto il candidato Nucibella sanare, entro il termine di legge, l’irregolarità della dichiarazione della propria candidatura, se il Segretario avesse fatto constare tale irregolarità.
Pur non essendo l’attività del Segretario comunale sovrapponibile a quella della Commissione elettorale, è indubitabile che la legge assegni allo stesso un ruolo di filtro nel complesso procedimento di presentazione delle liste, ruolo cui si riconnettono, quanto meno, oneri di diligenza e precisione nell’attestazione di quanto si dichiara essere stato ricevuto.
L’errata indicazione della completezza della documentazione giustifica pertanto la scusabilità dell’errore del candidato e, di conseguenza, la possibilità di presentazione tardiva della regolarizzazione dell’accettazione della candidatura.
In definitiva il ricorso va accolto con conseguente ammissione del candidato Claudio Nucibella alle elezioni per il consiglio comunale di Cesano Maderno.
Tenuto conto della particolarità della questione, sussistono eccezionale ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ammette il candidato Claudio Nucibella alle elezioni per il consiglio comunale di Cesano Maderno nella lista “Per Bosio Forza Italia Berlusconi”.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Valentina Santina Mameli | Ugo Di Benedetto | |
IL SEGRETARIO