La Cassazione, Sez. Unite Civili, con la sentenza n. 13454 del 29 maggio 2017, ha fornito importanti chiarimenti circa questioni relative alla giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.
La Suprema Corte ha ribadito che “secondo vasto orientamento delle Sezioni unite in materia di appalti pubblici, la legge 21 luglio 2000, n. 205, artt. 6-7, e il cod. proc. amm., art. 133, hanno attribuito esclusivamente al giudice amministrativo il contenzioso sulla procedura di affidamento dell’appalto, restando devolute al giudice civile le vertenze afferenti al contratto e alla sua esecuzione, dato che esse ineriscono a diritti e obblighi scaturenti dal contratto stesso” (Cass. Sez. U, 27/02/2007, n. 4425 e 04/02/2009, n. 2634).
Nel caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, in realtà, in seguito all’aggiudicazione della gara alla odierna intimata, non si è mai giunti alla stipulazione del contratto, ma su impulso del Comune si è aperta una fase interlocutoria al fine di anticipare alcune prestazioni in merito all’oggetto del rapporto d’appalto, mai più attuato a causa del provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, per carenza di copertura finanziaria.
Pertanto, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo cui “nelle procedure ad evidenza pubblica, aventi ad oggetto l’affidamento di servizi pubblici, la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l’esecuzione del rapporto la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario” (Cass. Sez. U, 23/07/2013, n. 17858; conf.: Cass. Sez.U, 09/11/2012, n. 1939; 08/07/2015, n. 14188; 13/03/2009, n. 6068; 05/04/2012, n. 5446).