Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2973 del 19 giugno 2017, si è pronunciato sulla legittimità dell’aggiudicazione di un appalto, nel caso in cui l’impresa ha indicato, per quanto concerne un prodotto della propria offerta, un prezzo più basso rispetto a quello prestabilito dal bando di gara.
Si legge dalla sentenza: “Nel rinnovato ruolo assegnato all’istituto del soccorso istruttorio come disciplinato dal nuovo codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante ha il potere-dovere (cfr. artt. 83 e ss. d.lgs. n. 50/2016) di sanare la discrasia relativa ad una singola voce del prezzario, dal momento che il soccorso, limitato ad un solo addendo dell’offerta economica, non compromette l’affidabilità complessiva dell’offerta né altera la par condicio”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, il giudice di prime cure ha attuato una corretta applicazione del principio di proporzionalità, in quanto l’indicazione di un prezzo più basso, specie per un singolo prodotto, rispetto a quello minimo prescritto dal bando non implica l’esclusione automatica dell’offerente.