Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con l’ordinanza n. 3008 del 21 giugno 2017 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 87 a 90, della l. 13 luglio 2015 n. 107, nella parte in cui prevedono una procedura riservata di immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.
Tre sono i punti fondamentali che, a parere del Consiglio di Stato, sono rilevanti ai fini della questione di legittimità. Si legge infatti dall’ordinanza:
“La giurisprudenza di codesta Corte interpreta il requisito del “pubblico concorso” di cui all’art. 97 comma 4 nel senso che esso sia rispettato ove l’accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui quali, fra le molte, C. cost. 24 giugno 2010 n.225 e 13 novembre 2009 n. 293.
In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.
In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti.
Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire”.
Il Collegio ha ritenuto, pertanto, non adeguata al contesto una procedura di reclutamento così ristretta in quanto limita in modo irragioanevole la possibilità di accesso dall’esterno.
Pertanto, il Consiglio di Stato, sempre richiamando la sentenza n. 293 del 2009, ha affermato che tali limitazioni possono trovare giustificazione solo attraverso una “specifica necessità funzionale” dell’ amministrazione o in virtù di “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”, cosa che nel caso di specie non è avvenuta in quanto “non integrano valide ragioni di interesse pubblico né l’esigenza di consolidare il precariato né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti”.
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