Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3042 del 21 giugno 2017, si è pronunciato sulla possibilità o meno che sia esclusa una ditta che, nell’ambito di un appalto in forma elettronica, ha presentato un’offerta contenuta in un file illeggibile.
Il Collegio, per quanto concerne la sottoscrizione dell’offerta, ha affermato che “essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico”.
Sul “file” in questione erano state trovate “tracce di firme digitali” costituite da alcuni dati numerici che fornirebbero riferimenti temporali corrispondenti in tutto e per tutto a quelli presenti sul file matrice.
Tali dati numerici, peraltro anche incerti quanto a valore dimostrativo dei riferimenti temporali predetti, possono fornire indicazioni attendibili in merito alla data e al momento in cui è stata apposta ciascuna sottoscrizione ma non forniscono alcuna indicazione riguardo alla provenienza delle sottoscrizioni, il che costituisce elemento essenziale della firma anche in formato digitale.
Per queste ragioni i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto legittima l’esclusione della ditta che ha presentato un’offerta contenuta in un file illeggibile.