Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3029 del 21 giugno 2017, si è pronunciato sulla possibilità di fare ricorso al soccorso istruttorio in mancanza di indicazione, in sede di offerta, delle quote di esecuzione del servizio fra i componenti di un consorzio.
I giudici di Palazzo Spada hanno richiamato una pronuncia dell’Adunanza Plenaria, la quale ha statuito che “l’obbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell’offerta, perché soddisfa l’esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti (e dunque anche dei consorzi ordinari), che risulti quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate”.
Ad ogni modo, anche in una recente sentenza del Consiglio di Stato (sent. n. 773 del 21/2/2017), è stato ribadito il principio sopra richiamato, nel senso che l’amministrazione appaltante deve essere in grado in via preventiva di essere a conoscenza della quota-parte dei lavori che ciascuna impresa consorziata o associata deve eseguire.
Ciò risponde alla necessaria esigenza di individuare un’esatta corrispondenza tra “quota di qualificazione” e “quota di partecipazione all’a.t.i.” e tra “quota di partecipazione” e “quota di esecuzione”, costituendo tale violazione causa legittima di esclusione dalla gara.