Il TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, con la sentenza n. 3506 del 27 giugno 2017, si è pronunciato sulla revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva di una gara per pendenza di indagini penali.
In premessa il TAR ha affermato che la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di revoca in autotutela dell’aggiudicazione di una gara prima della formale stipula del contratto di appalto.
Il Collegio, richiamando alcune sentenze sul punto, ha chiarito che l’unico limite alla possibilità di esercitare un potere di revoca della procedura di gara è costituito dall’avvenuta stipula del contratto, tenendo sempre ferma la distinzione tra la fase anteriore all’aggiudicazione definitiva dalla sussistenza di quest’ultima, in quanto dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è pur sempre possibile con contestuale aggravamento dell’onere motivazionale.
Per quanto concerne, invece, la questione della revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva di una gara per pendenza di indagini penali, i giudici del TAR partenopeo hanno ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione, in quanto “in tale prospettiva, si è ritenuto legittimo l’esercizio della potestà di autotutela allorquando soci o amministratori dell’impresa aggiudicataria siano stati anche solo indagati per gravi comportamenti commessi in danno della pubblica amministrazione (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 5.4.2013, n.425; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 14.5.2012, n. 975).
Infatti, è stato ribadito che, anche dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva, non è preclusa all’amministrazione appaltante la revoca dell’aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale occorre dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell’ordinamento giuridico.