Il TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis, con la sentenza n. 8065 del 7 luglio 2017, ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione di un soggetto vincitore di un concorso per allievo ufficiale, il quale aveva omesso di dichiarare di essere stato rinviato a giudizio, giudizio dal quale era stato assolto con formula piena.
Il Collegio ha aderito all’orientamento della giurisprudenza della medesima sezione secondo cui la sentenza di assoluzione sopravvenuta comporta il venir meno del difetto del requisito previsto per la partecipazione al concorso, qualora intervenga prima della conclusione della procedura concorsuale e, comunque, sino all’approvazione della graduatoria.
Si legge dalla sentenza: “Al riguardo, va richiamato l’opposto orientamento dell’ormai consolidata giurisprudenza in materia, che ritiene che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 635 non consenta di configurare alcun “automatismo espulsivo”, con efficacia vincolante per l’autorità procedente, la quale è tenuta a prendere in considerazione il complesso di circostanze intervenienti ed anche successive, in particolare l’assoluzione dell’interessato, ancorchè successiva al provvedimento impugnato (TAR Lazio, Sez. I bis, sentenza n. 9953/2016)”.