Danni causati dalla realizzazione di opere pubbliche: la giurisdizione è del giudice ordinario

La Cassazione, Sez. Unite Civili, con l’ordinanza n. 16986 del 10 luglio 2017, si è pronunciato in ordine a profili attinenti alla giurisdizione in materia di danni derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche.

La controversia aveva ad oggetto la domanda risarcitoria di due comproprietari di un terreno fabbricabile per i danni prodotti dai lavori dell’Alta Velocità, nonché da immissioni e rumori prodotti dai lavori, oltre che dal degrado dell’intera zona sotto il profilo paesaggistico.

La Suprema Corte, in ossequio ad un costante orientamento giurisprudenziale, ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario, asserendo che “l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere”.

Tali argomentazioni trovano conferma nel fatto che la domanda non investiva scelte ed atti autoritativi della P.A.

Ed, infatti, la società attrice non ha fatto valere la lesione dei propri diritti soggettivi come conseguenza di un atto amministrativo o di una condotta illegittima dell’Amministrazione, ma piuttosto sulla base dell’illiceità di comportamenti adottati nella fase esecutiva dell’opera pubblica.

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Redazione

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