L’INPS – Direzione Generale Pensioni, con una nota dell’11 luglio 2017, ha fornito importanti chiarimenti in merito al beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Articolo 1, commi da 199 a 205 e commi da 179 a 186 della legge n. 232 del 2016.
1) Soggetti disoccupati di cui alle lettere a) dell’articolo 1 commi 179 e 199 della legge n. 232 del 2016. Valutazione dello stato di disoccupazione.
L’INPS ha precisato che in caso di stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, di dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante.
2) Possibilità di integrazione documentale delle domande presentate per accesso ai benefici.
Si legge dalla nota INPS: “Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci, sia di accesso alla prestazione, devono essere presentate in modalità telematica. A tale fine è stata predisposta una procedura dedicata che guida il cittadino nella compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.