Revoca amministratori società partecipate: la competenza è del giudice ordinario

La Cassazione, Sez. Unite Civili, con l’ordinanza n. 17705 del 18 luglio 2017, si è pronunciata in ordine alla competenza del giudice ordinario o del giudice amministrativo per quanto concerne la revoca degli amministratori delle società partecipate.

In particolare si legge dalla sentenza: “In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449 cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto “uti socius”, non ‘iure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all’art. 4, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135″.

La Suprema Corte ha rilevato che  l’orientamento costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è fermo nel ritenere che le controversie relative alla revoca dell’amministratore di società per azioni partecipate da enti locali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di un atto tipico espressivo dell’autonomia privata.

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Redazione

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