La Cassazione, Sez. Unite Civili, con l’ordinanza n. 21299 del 14 settembre 2017. si è pronunciata sul giudice competente in materia di nomina e revoca degli amministratori delle società partecipate.
La Suprema Corte ha messo in rilievo che la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché la P.A. ne possegga – in tutto o in parte- le azioni, in quanto il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia.
Così la Cassazione: “Ne consegue che sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto le vicende concernenti la revoca degli amministratori di società per azioni di cui la P.A. sia anche unico soci”.
Gli atti impugnati sono espressione non già di potestà amministrativa bensì frutto di una volontà essenzialmente privatistica, sicché “la posizione soggettiva degli amministratori revocati è configurabile in termini di diritto soggettivo, dovendo inoltre escludersi la riconducibilità di detta controversia al novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.