Istanza di prelievo come condizione di proponibilità del ricorso ex Legge Pinto: fondata la questione di legittimità costituzionale

La Cassazione civile, Sez., con l’ordinanza n. 26221 del 3 novembre 2017, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l’obbligo di presentare, nell’ambito di un processo amministrativo, l’istanza di prelievo ai fini della proponibilità di un eventuale ricorso ex “Legge Pinto” (L. 89/2001).

Si legge dall’ordinanza: “La Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge n. 87/53, dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e ai parametri interposti degli artt. 6, par. 1, 13 e 46, par. 1 della  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la l. 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (secondo cui “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, l.  24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, ne’ con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”.”), convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 6), del d.lgs. correttivo 15 novembre 2011, n. 195″.

In particolare, la Suprema Corte ha richiamato due sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Daddi/Italia e Olivieri/Italia), nelle quali era stato ravvisato come sia la norma sia la prassi giudiziaria hanno dimostrato che l’istanza di prelievo non rappresenta un’efficace strumento volto ad accelerare la decisione in merito alla causa sottoposta all’esame del tribunale e soprattutto che la condizione di ammissibilità di un ricorso «Pinto» previsto dall’articolo 54, comma 2 della legge n. 112/08 risulta essere “una condizione formale che produce l’effetto di ostacolare l’accesso alla procedura interna”.

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Redazione

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