L’Autorità Anticorruzione, per potere esercitare i propri poteri ispettivi e sanzionatori, può ricevere segnalazioni da persone fisiche, e può ricevere anche delle segnalazioni prive di un sottoscrittore. Tuttavia tali denunce anonime non possono essere valide ed efficaci come quelle recanti il nominativo del segnalante.
Con la Legge Severino, la n. 190 del 2012, è stata prevista per la prima volta una forma di segnalazione , quella del c.d. “whistleblower”, dove veniva garantito l’anonimato dell’identità del sottoscrittore. Veniva introdotta nell’ordinamento, sia pure in relazione alla sola pubblica amministrazione, una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico (art. 54-bis del D.Lgs 165 del 2001). La c.d. “Legge sul Whistleblowing” sostituisce quella disciplina, estendendo la portata dell’art. 54 bis del T.U. sul Pubblico Impiego.
In particolare appare degno di nota il notevole allargamento della sfera di tutela del dipendenti che presentano una segnalazione all’Anac o all’autorità giudiziaria, tutela che non si limita più al dipendente pubblico in senso stretto, ma si spinge fino a comprendere, assimiliandoli a quelli pubblici, anche “i lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.” In sostanza vengono accolte le richieste dell’ANAC, che più volte aveva spinto una modifica legislativa in questo senso, sulla base dello stretto contatto delle imprese fornitrici con l’Amministrazione.
Fino a questo momento, e fino all’entrata in vigore del testo di legge, l’unica strada percorribile dal dipendente privato che volesse segnalare un comportamento illecito, senza al contempo esporsi personalmente, sarebbe la denuncia anonima, che, come si vedrà in seguito, è uno strumento di efficacia e utilizzabilità limitata.
La segnalazione anonima all’Anac
Ai sensi del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, “le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza. Il dirigente dell’ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza”. Quindi la regola è quella dell’archiviazione delle denunce anonime, eccezione fatta per i casi di estrema gravità, in cui possono essere utilizzate, normalmente in altri procedimenti già aperti. Sulla questione è intervenuto un Comunicato dell’ANAC del 28 aprile 2015 che ha delineato gli stretti margini in cui possono assumere rilevanza le denunce prive di un sottoscrittore.
La Denuncia del “Whistleblower”
Diverso è il caso del c.d. “whistleblowing”, denunce vere e proprie da parte dei dipendenti della P.A. (e sicuramente non di soggetti esterni alla P.A.) che indicano il loro nominativo, ma che chiedono al contempo di tutelare la propria riservatezza. Nei confronti di questi soggetti (e solo di questi) l’Anac è tenuta a non rilevare il nominativo ai sensi della normativa appalti.
Si riporta un estratto del comunicato della Determinazione dell’ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 sui whistleblower che chiarisce la differenza:
“Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In sostanza, la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili. Resta comunque fermo, come anche previsto nell’attuale PNA, in particolare nel § B.12.1, che l’Autorità prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. L’invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto delle presenti Linee guida. In altre parole, le segnalazione anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da parte dell’A.N.AC., non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. Si ribadisce che la tutela prevista da detto articolo non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata) e, comunque, secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell’ambito del rapporto di lavoro e non”.