TAR Roma: illegittimo il provvedimento di decadenza dalla ferma per mero errore materiale

Il TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis, con la sentenza n. 11498 del 21 novembre 2017, si è pronunciato sul provvedimento di decadenza dalla ferma accogliendo il ricorso proposto dallo studio legale Giurdanella & Partners, sede di Roma.

Il ricorrente era stato dichiarato decaduto dalla ferma per aver prodotto, mediante procedura telematica, una dichiarazione circa il possesso di patente di guida civile superiore alla B.

Nel compilare la richiesta, per mero errore materiale, il ricorrente aveva selezionato la casella corrispondente al possesso di patente di guida civile superiore alla B pur essendo in possesso, in realtà, di patente di guida civile B, della quale aveva in ogni modo indicato gli estremi corretti.

Si legge dalla sentenza: “L’omessa verifica del tipo di patente posseduta dal ricorrente prima della predisposizione della graduatoria definitiva si pone in contrasto con il principio della leale cooperazione tra le parti, atteso che la ritenuta dichiarazione “mendace” ( in realtà, “erronea”) avrebbe potuto comportare, eventualmente, la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria – in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato – ma non la decadenza dalla ferma prefissata (ex plurimis: sent. TAR Lazio-Roma Sez. 1 Bis 8.6.2017 n. 6802)”.

Pertanto, il collegio ha ritenuto che nel caso di specie si dovesse deporre per un mero errore di battitura nella compilazione telematica della domanda di partecipazione al concorso, rilevando il valore della buona fede dell’interessato nel rendere le corrispondenti dichiarazioni.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 21/11/2017

N. 11498/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso R.G. n. 8748 del 2017, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella (cod. fisc.: GRDCML61H22H163A) e Daniela Maliardo (cod. fisc.:MLRDNL75D63F839F), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, via dei Barbieri , n.6;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore e Direzione Generale Per il Personale Militare, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

-del provvedimento con il quale si decreta la decadenza del Sig. OMISSIS dalla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare contratta il 16 maggio 2016, notificato il 19 giugno 2017;

-di tutti gli atti del procedimento di decadenza ed, in particolare, della comunicazione di avvio del procedimento, atto M_D GMIL REG2017 0102951;

-del successivo provvedimento M_D GMIL REG2017 0382062 del 27.06.2017 con il quale il Sig. OMISSIS, a causa del l’intervenuta decadenza dalla ferma, è stato escluso dalla partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento per il 2017 di 2.030 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo di Capitaneria di Porto, e nell’Aeronautica Militare – immissione Aeronautica Militare ;

di ogni altro atto antecedente, concomitante, successivo o comunque collegato e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma prefissata di anni uno, per aver prodotto, in sede di domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di VFP1 nell’Aeronautica Militare, una dichiarazione asseritamente mendace, circa il possesso di patente di guida civile superiore alla B, pur avendo la patente di guida civile B, della quale ha, comunque, indicato gli estremi corretti ( patente B n. SR5223244X, rilasciata dalla Motorizzazione di Siracusa in data 19.01.2012);

Ritenuto che gli elementi evidenziati in punto di fatto depongono per un mero errore di battitura nella compilazione telematica della domanda di partecipazione al concorso;

Visto l’orientamento espresso dalla Sezione sulle conseguenze dell’autocertificazione del possesso di titoli che non costituiscono requisiti di partecipazione, con particolare rilievo al valore della buona fede dell’interessato nel rendere le corrispondenti dichiarazioni (ex plurimis: Tar Lazio-Roma, Sez. 1° Bis, 21 luglio 2017, n. 8850);

Ritenuto, pertanto, che la dichiarazione di parte ricorrente non possa ritenersi mendace ai fini della decadenza, proprio in considerazione della buona fede del candidato;

Ritenuto altresì che l’omessa verifica del tipo di patente posseduta dal ricorrente prima della predisposizione della graduatoria definitiva si pone in contrasto con il principio della leale cooperazione tra le parti, atteso che la ritenuta dichiarazione “mendace” ( in realtà, “erronea”) avrebbe potuto comportare, eventualmente, la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria – in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato – ma non la decadenza dalla ferma prefissata (ex plurimis: sent. TAR Lazio-Roma Sez. 1 Bis 8.6.2017 n. 6802);

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso debba essere accolto e che, per l’effetto, il contestato provvedimento, dispositivo della decadenza dalla ferma, debba essere annullato unitamente a tutti gli altri provvedimenti consequenziali impugnati;

Ritenuto che, in ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possano essere compensate;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

Paola Patatini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

Redazione

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