Ecco una possibile soluzione alla traccia sul danno da perdita parentale (QUI IL TESTO) proposta dalla nostra redazione. (Per i riferimenti normativi CLICCA QUI).
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La traccia richiede di illustrare le questioni sottese al caso in esame che concerne il risarcimento del danno da perdita di un congiunto in favore del soggetto nascituro
Tizio, infatti, marito di Caia, al settimo mese di gravidanza, perde la vita in seguito ad un incidente stradale causato colposamente da Sempronio. Caietta, figlia di Tizio e Caia, nasce senza il padre.
Per la risoluzione della questione, occorre precisare che sul riconoscimento del diritto al risarcimento a favore del nascituro la giurisprudenza risalente era ferma sulla non risarcibilità di tale danno in quanto ai sensi dell’art. 1 c.c. la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, procastinando il sorgere dei diritti ad essa correlati soltanto al verificarsi dell’evento stesso, ma limitatamente alla capacità di succedere mortis causa e ricevere per donazione.
Tale posizione di chiusura è stata, però, ampiamente superata dalla giurisprudenza attuale, specie per quel che riguarda la eventuale compresenza e simultaneità tra la condotta e il danno, che può avvenire in una fase successiva rispetto alla prima (come nel caso di specie, vista la evidente discrasia temporale tra l’incidente che ha causato la morte di Tizio e il danno sofferto da Caietta, ancora nascitura al momento del tragico evento).
Tale principio ha trovato, per l’appunto, conferma in una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, sent. 3/5/2011 n. 9700), la quale affermato che “anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito del terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”.
Risarcibilità ribadita con gli stessi termini anche dalla recente sentenza resa dalla Cassazione (si veda “Cass. Civ., Sez. III, sent. 10/3/2014 n. 5509).
Per quanto sopra esposto, si può concludere in questi termini:
Caia, in quanto madre di Caietta, può agire nei confronti di Sempronio sia per il risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. in conseguenza del danno ingiusto scaturito dalla condotta colposta dello stesso Sempronio, sia di quello non patrimoniale ex art. 2059 c.c. inteso come risarcimento del c.d. “danno esistenziale” derivante dall’assenza della figura paterna durante il percorso di crescita di Caietta.