Esame Avvocato 2017: possibile soluzione prima traccia del parere penale

Ecco una possibile e veloce soluzione alla prima traccia del parere di diritto penale sull’abbandono di persona incapace (QUI IL TESTO) proposta dalla nostra redazione. (Per i riferimenti normativi CLICCA QUI).

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La questione sottoposta alla nostra attenzione riguarda la configurabilità o meno nei confronti di Caia del reato di abbandono di persone incapaci previsto dall’art. 591 c.p.

L’ipotesi di reato in questione era stata formulata dalla Procura della Repubblica in considerazione del fatto che in data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco erano entrati d’urgenza nell’appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all’interno dell’abitazione, e che, proprio a causa di tale vicenda, il Giudice Tutelare aveva revocato la nomina di Caia come amministratrice di sostegno di Tizio.

Prima di procedere alla disamina della posizione di Caia, occorre svolgere alcune premesse circa il reato di abbandono di persone incapaci.

Così recita l’art. 591, comma 1, c.p.: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Come affermato costantemente da dottrina e giurisprudenza, costituisce abbandono qualsiasi azione od omissione che contrasti con l’obbligo della custodia e della cura e da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto incapace. La norma in questione si pone a tutela della persona contro determinate situazioni di pericolo.

Pertanto, perché si integri la fattispecie di reato è sufficiente la coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l’esatta percezione.

Alla luce delle brevi considerazioni generali svolte sugli elementi della fattispecie di reato di cui all’art. 591 c.p. è possibile analizzare la posizione di Caia, nei cui confronti è stata formulata l’ipotesi di reato di cui sopra.

In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa aveva nominato Caia amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer. Il decreto di nomina prevedeva in capo a Caia esclusivamente il compito di gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare, a nome di quest’ultimo, un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi.

A tal proposito, è doveroso riportare l’orientamento recente della Quinta Sezione della Cassazione Penale, la quale ha chiaramente affermato che “in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina (che, nella prospettiva di particolare duttilità dell’istituto, definisce in concreto i poteri e dunque anche gli obblighi dell’amministratore, individuando, in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto di quest’ultimo e quelli che costui può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore), l’amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace” (Cass. Penale, Sez. V, 26 febbraio 2016, n. 7974).
Ciò vuol dire, alla luce di tale orientamento della Suprema Corte, che l’amministratore di sostegno, a meno di diversa previsione contenuta nel decreto di nomina del giudice tutelare, di regola non è titolare di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità del soggetto incapace, ma svolge una funzione di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali, come confermato dal caso sottoposto alla nostra attenzione, in cui Caia doveva era tenuta esclusivamente a gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare a suo nome un contratto da questi stipulato nel 2015 in quanto raggirato.
Pertanto, per quanto sopra esposto, si può concludere in questi termini:
1) non è ascrivibile a Caia il reato di abbandono di persone incapaci di cui all’art. 591 c.p. in quanto il fatto non sussiste;
2) non è applicabile nei confronti di Caia la fattispecie ex art. 40, comma 2, del c.p., secondo cui “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Come già espresso, infatti, Caia, in qualità di amministratrice di sostegno di Tizio, non è titolare di alcuna posizione di garanzia nei confronti di quest’ultimo, essendo stata investita nel decreto di nomina di soli compiti gestionali e patrimoniali, non di certo afferenti alla “cura della persona”.

Redazione

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