Una spada di Damocle pende sul capo di molti fra i deputati neo-eletti all’Assemblea Regionale Siciliana. O almeno così ritiene qualcuno.
Da settimane, ormai, ha guadagnato gli onori della cronaca la notizia del presunto errore commesso dagli uffici regionali nel non aver richiamato esplicitamente, nei moduli per l’accettazione delle candidature utilizzati poi da alcuni candidati, l’art. 7 del D.Lgs. 235/2012, disciplinante le cause di incandidabilità di cui chiunque voglia ricoprire la carica di consigliere regionale deve attestare l’insussistenza, con apposita dichiarazione sostitutiva. Ciò a pena di cancellazione del proprio nome dalla lista dei candidati.
Insomma, una possibile manna dal cielo per porre rimedio, attraverso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, ad un risultato elettorale infausto, forse inaspettato.
Da quanto si legge, si prospettano cataclismi, terremoti politici e scenari apocalittici di ogni sorta.
La rilevanza assunta dal tema a livello nazionale, per la notevole eco mediatica sollevata, impone di sgombrare il campo da residue incertezze e di esprimere una precisa posizione sulla questione.
È opportuno evidenziare da subito come, secondo la dottrina prevalente, non esistano seri dubbi in merito all’applicabilità in Sicilia delle disposizioni in materia di incandidabilità previste dal D.Lgs. 235/2012, talvolta impropriamente individuato come “Legge Severino”, considerato il chiaro disposto dell’art. 14 in base al quale “le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano”. Quindi, fino ad eventuali sopravvenienze normative o ad un’ipotetica dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina esaminata, questo dato potrebbe risultare incontrovertibile.
Da ciò, però, non è possibile desumere alcunché con riferimento alla illegittimità dell’operato degli uffici regionali e, più in generale, alla irregolarità delle elezioni dello scorso 5 novembre o alla precarietà dei risultati da queste scaturiti.
Secondo quanto ribadito dallo stesso ufficio elettorale della Regione, i moduli di accettazione dei candidati sono stati predisposti in conformità alla legge regionale 29/1951, relativa all’elezione dei deputati all’Assemblea Regionale Siciliana, vigente e applicabile non meno di quanto lo sia il D.Lgs. 235/2012. Né questa circostanza, come vedremo, inficia l’operatività in Sicilia delle norme nazionali menzionate.
In proposito la legge regionale prevede che la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista debba contenere “l’esplicita dichiarazione […] di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni”. Quella richiamata è la disposizione normativa che disciplinava le ipotesi di incandidabilità come consigliere regionale prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 235/2012 che, all’art. 17, comma 1, lett. b), ne ha previsto l’abrogazione.
Evidentemente il sopravvenuto D.Lgs. 235/2012, che aggiunge, fra le cause di incandidabilità, la commissione di alcuni reati non previsti dalla normativa precedente, non è altro che una delle “successive modifiche ed integrazioni” dell’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, espressamente contemplate dalla legge regionale 29/1951.
Dunque sia la legge regionale 29/1951, attesa la sua formulazione letterale, che la disciplina statale richiedono che la dichiarazione in esame abbia ad oggetto l’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 235/2012.
Ciò premesso, si sottolinea che, in conformità all’avviso “sostanzialista” secondo il quale l’ordinamento rifugge dai formalismi inutili specie quando le loro conseguenze sono produttive di un effetto negativo (T.A.R. Lazio 5043/2008) e in considerazione dell’assenza di una positiva previsione che ne identifichi in maniera puntuale il contenuto, la giurisprudenza aderisce ad una visione deformalizzata della dichiarazione sostitutiva che può ben essere resa “indipendentemente dall’utilizzo di formule sacramentali” (TAR Molise 189/2015). Di conseguenza, affermando di “non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni”, in conformità alla legge regionale 29/1951, il candidato attesta l’inesistenza di tutte le circostanze previste dalla normativa vigente, a nulla rilevando la mancanza di un esplicito richiamo all’art. 7 del D.Lgs. 235/2012.
Tutt’al più, anche qualora si adotti un’interpretazione decisamente restrittiva sul punto, fondandola su quelle cause di incandidabilità aggiuntive previste dal D.Lgs. 235/2012, saremmo di fronte ad una documentazione meramente carente e non mancante “in toto”, come sembrano prospettare i fautori dei ricorsi.
Peraltro, a riprova della legittimità dei risultati delle ultime elezioni regionali, è opportuno ricordare che le dichiarazioni di cui si contesta la validità sono state presentate sulla base dei moduli appositamente predisposti dai competenti uffici regionali.
Questa circostanza è di fondamentale importanza.
Infatti, in circostanze del tutto analoghe, gli organi giurisdizionali amministrativi di ultima istanza hanno, di recente e a più riprese, ritenuto dirimente il fatto che l’irregolarità fosse addebitabile, in primo luogo, al comportamento tenuto dalla stessa amministrazione che aveva indotto in errore i presentatori delle liste circa la correttezza degli adempimenti prescritti, e pertanto viene in evidenza la scusabilità dell’errore. Non solo. Giocano un ruolo fondamentale in questa partita sia l’affidamento dei candidati, decisamente meritevole di tutela perché proveniente da fonte qualificata, sia il c.d. favor partecipationis, inteso come ineludibile baluardo dell’effettiva garanzia di esercizio dei diritti politici costituzionalmente garantiti e degli interessi pubblici sottesi alla normativa di riferimento.
Insomma, questioni giuridiche di tutto rispetto che meritano di essere trattate come tali.