La responsabilità solidale negli appalti pubblici si applica anche ai subfornitori.
Lo ha ribadito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 6 dicembre scorso.
In particolare, la Consulta ha affermato che “il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi”.
Con questa sentenza è stata dichiarata, pertanto, l’assoluta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, della c.d. “Legge Biagi” (D. Lgs. 276/2003) sollevata dalla Corte di Appello di Venezia con riguardo agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Si legge dalla sentenza: “Venendo anche in rilievo (…) la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un normale appalto”.
Secondo la Corte, pertanto, non vi è motivo per non estendere analogicamente le tutele previste in favore dei dipendenti dell’appaltore e del subappaltatore (le sole categorie previste testualmente dall’art. 29) anche ai dipendenti del “subfornitore”, e ciò a prescindere dal fatto che il contratto di subfornitura debba essere considerato un tipo negoziale autonomo o un sottotipo del contratto di appalto.