Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con l’ordinanza 5403 del 13/12/2017 ha accolto il ricorso della multinazionale Airbnb sulla legittimità della cedolare secca applicata sugli affitti turistici non superiori a 30 giorni ed ha disposto l’immediata fissazione del merito da parte del TAR del Lazio.
Così il Collegio: “Le molteplici questioni dedotte dalle appellanti in relazione alla paventata lesione del diritto dell’Unione Europea appaiono meritevoli di attento apprezzamento e come tali devono essere approfondite nella più opportuna sede del merito anche in relazione all’eventuale rimessione ai sensi dell’art. 267, par. 2, TFUE”.
Airbnb, nell’ottobre scorso, aveva adito il TAR del Lazio per opporsi all’applicazione della normativa italiana che prevede che gli intermediari di contratti di locazione breve (come Airbnb, per l’appunto) debbano applicare la ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve (non superiore a 30 giorni).
Secondo la multinazionale, la tassa avrebbe un impatto deleterio con susseguente alterazione della concorrenza.
Pertanto, la questione sarà riesaminata dai giudici di prime cure, il quale, tenendo conto dei rilievi dei giudici di Palazzo Spada, dovranno fissare l’udienza di merito.
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