Terremoto nel rapporto tra P.A. e professionisti: la legge di conversione del Decreto fiscale 2018 e la Legge di Bilancio per il 2018 introducono l’obbligatorietà dell’equo compenso ad avvocati e lavoratori autonomi, anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Si veda anche: Come assicurare l’equo compenso nelle gare tra professionisti? La soluzione dell’ANAC.
La normativa sulla riforma dei compensi professionali
La legge n. 172/2017, di conversione del DL n. 148/2017 (c.d. Decreto Fiscale)- pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 – introduceva l’art. 13 bis alla Legge Forense, sull’equo compenso per gli avvocati, all’art. 19 quaterdecies.
Tuttavia il medesimo articolo estendeva a tutti i lavoratori autonomi l’applicazione della previsione originariamente a favore degli avvocati, e al contempo prevedeva l’applicazione anche nei confronti delle prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione.
La Legge Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – G.U. 29 dicembre 2017, n. 302) ai commi 487 e 488 dell’art. 1 allargava ulteriormente questa disciplina, modificando l’art. 13 bis.
L’equo compenso dei professionisti
Ai sensi del citato art. 13 bis, le norme sull’equo compenso dei professionisti vogliono tutelare l’avvocato/professionista dai contraenti forti e dai conseguenti squilibri contrattuali tra le parti, sanzionando con la nullità qualsiasi accordo che preveda un compenso non equo, in quanto si considera una clausola vessatoria.
Si intende nulla solo la pattuizione relativa al compenso, mentre il resto del contratto rimane in vita.
In sostanza, vengono presunti non equi (con presunzione che non ammette prova contraria) i compensi inferiori a quelli previsti dalle apposite tabelle ministeriali: per gli avvocati si deve fare riferimento ai “parametri” individuati in base al Dm del 2014, utilizzati per la liquidazione delle spese processuali e che di norma valgono solo in mancanza di accordo tra le parti.
Per gli altri lavoratori applicare le tabelle ministeriali, nei casi in cui risultino già esistenti.
Con la legge di bilancio 2018 l’azione per la dichiarazione della nullità della clausola è diventata imprescrittibile e può essere fatta valere in qualsiasi momento, al pari della nullità di qualsiasi altro contratto. Tuttavia la nullità opera solo nell’interesse esclusivo del professionista.
L’applicazione dell’equo compenso alla Pubblica amministrazione
Nella legge di conversione al cd. Decreto Fiscale veniva inserito l’art. 19 quatordecies, comma 3:
“La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita’, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”
In sostanza l’equo compenso, inizialmente pensato solo nei rapporti tra professionisti e grandi imprese, viene esteso ai rapporti con le P.A., con la particolarità che in quest’ultimo caso l’equo compenso si applicherà solo a partire dagli incarichi successivi al 6 dicembre 2017, a differenza di quanto avviene nei rapporti con le grandi imprese, dove le norme hanno portata retroattiva.
In caso di incarichi successivi a questa data, i compensi inferiori a quelli previsti dalle apposite tabella ministeriali sarebbero da considerare nulli, mentre rimarrebbe valido l’incarico in sé.