Il TAR Catania rigetta la sospensiva sull’impianto di gestione rifiuti a Scicli

La lunga vicenda relativa all’ampliamento della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti, pericolosi e non, in contrada Cuturi, a Scicli, si è recentemente arricchita di un nuovo capitolo.

Con ordinanza n. 34/2018 il T.A.R. Catania ha da ultimo respinto l’istanza cautelare, proposta dal Comune di Scicli al fine di ottenere la sospensione del decreto assessoriale del 22 settembre 2017 e del correlato parere della Commissione tecnica specialistica del 20 luglio 2017, con una affermazione lapidaria: il ricorso è inammissibile perché il provvedimento impugnato è un atto meramente confermativo.

Per chi non conoscesse i fatti all’origine della controversia, si ricorda che nell’aprile del 2017 il Comune di Scicli avanzava all’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana una richiesta di annullamento del provvedimento di V.I.A., con cui quest’ultimo, nel maggio del 2015, aveva espresso un giudizio di compatibilità positivo per il progetto d’“ampliamento dell’attività di gestione dei rifiuti della piattaforma di trattamento di rifiuti pericolosi e non presso C.da Cuturi, Comune di Scicli”.

Nonostante la presentazione, da parte dell’amministrazione comunale, di una apposita relazione contenente diversi elementi di giudizio ambientali utili al fine del riesame del provvedimento di V.I.A., l’Assessore, con il menzionato decreto del 22 settembre 2017, confermava la posizione precedentemente espressa e ciò induceva il Comune ad adire l’Autorità Giudiziaria.

Il progetto in questione, infatti, ha suscitato particolare scalpore nel ragusano e una forte reazione dei residenti, spaventati per la compromissione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio che potrebbe derivare dalla realizzazione dell’impianto; tali paure, fondate o meno che siano, sono ora inevitabilmente destinate ad aumentare alla luce della citata ordinanza del T.A.R. che, almeno per il momento, sembra aprire la via al temuto ampliamento dell’insediamento produttivo.

Peraltro, la decisione dei giudici amministrativi solleva qualche perplessità in merito alla correttezza della qualificazione giuridica data all’impugnato decreto assessoriale del settembre 2017 come atto meramente confermativo.

Infatti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, a differenza della “conferma” (impugnabile), l’ “atto meramente confermativo” (non impugnabile) è quell’atto che richiama il contenuto di un precedente provvedimento, limitandosi a dichiarare che esso esiste, senza alcuna nuova istruttoria o nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto già considerati in precedenza.

In altre parole, adottando un atto meramente confermativo, l’amministrazione si limita a manifestare la decisione di non ritornare sulla scelta già effettuata senza esperire alcun ulteriore adempimento istruttorio. Nel caso di specie, al contrario, il provvedimento poi impugnato dal Comune di Scicli è stato adottato solo in seguito all’acquisizione di un apposito parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Inoltre, occorre sottolineare che è lo stesso decreto assessoriale del 22 settembre a prevedere espressamente, all’articolo 7, la possibilità di proporre ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni. Ciò costituisce, quanto meno, un serio indice del fatto che lo stesso Assessorato, cui il provvedimento in esame è imputabile, lo abbia inteso come una vera e propria conferma, avverso la quale si può proporre impugnazione, e non come un atto meramente confermativo.

In considerazione di quanto detto appare poi sorprendente, se non beffardo, che un Comune, intervenuto, per una volta, a tutela di interessi collettivi, quali sono quello alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio, pur essendo stato indotto in errore dal contenuto fuorviante del provvedimento adottato dall’amministrazione regionale, venga poi condannato al pagamento delle spese giudiziali, come avvenuto nel caso di specie.

Alessandro Magnano

Avvocato del foro di Siracusa, collabora con lo studio Giurdanella & Partners dal 2016