Illegittimo il divieto di ingresso dei cani in giardini e parchi pubblici

La giurisprudenza amministrativa conferma il suo orientamento costante sulle ordinanze comunali sul divieto di ingresso dei cani nei parchi pubblici, e in generale nelle aree destinate a verde pubblico, ritenute illegittime per contrasto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Da ultimo, il Tar Puglia (sentenza 16 marzo 2018, n. 359) ha ribadito che l’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, pur se adottata in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni.

Quali sono i provvedimenti legittimi per tutelare l’igiene pubblica rispetto agli animali domestici

Secondo i giudici pugliesi, lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale.

Il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione.

E’ invece illegittimo un provvedimento, come quello del Sindaco di Trani, che ha disposto l’accesso dei cani alla Villa Comunale unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale, in presenza di problemi di decoro e sanità urbana che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani.

Sulla questione si vedano anche TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 30/3/17 n. 642, TAR Lazio, sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836 o T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611.

 

 

Di seguito il testo della sentenza del Tar Puglia sul divieto di accesso dei cani nei parchi pubblici

 

Pubblicato il 16/03/2018
N. 00359/2018 REG.PROV.COLL. N. 00098/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2017, proposto da:
Nicola Pepe, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Musci, con domicilio ex art. 25 c.p.a presso la Segreteria del TAR Puglia, Bari, in Bari, alla p.zza Massari n. 6/14;
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco l.r., rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Capurso, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Caponio in Bari, via S. Lioce n. 52;
per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 30 del 3/11/2016, 3552 del R.P.;
-di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi e derivati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2018 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso notificato il 4/1/2017 e depositato l’1/2/17, Pepe Nicola ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 30/2016 con la quale il Sindaco di Trani ha disposto che l’accesso dei cani alla VillaComunale è consentito unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale. Tale misura il Sindaco ha imposto tenuto conto delle lamentate violazioni del regolamento di accesso alla Villa e delle scarse condizioni igieniche in cui essa versa, che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari
dei cani.
Il ricorrente deduce a sostegno del gravame:
1) eccesso di potere per difetto di istruttoria edillogicità della motivazione, in relazione all’assenza dei presupposti previsti dall’art. 50 TUEL;
2) violazione del d.P.R. n. 320/94, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità della motivazione, tenuto conto della normativa statale e locale che disciplina le modalità di accesso dei cani ai luoghi pubblici;
3) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, siccome il divieto indiscriminato di accesso alla Villa Comunaleper i cani, benché tenuti al guinzaglio, determina anche un’eccessiva limitazione della libertà di circolazione delle persone.
2 – Il Comune di Trani ha resistito al ricorso.
3 – Rinunziata l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Il ricorso è fondato.
4.1 – Il provvedimento impugnato risulta adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l’adozione di misure extra ordinem.
Difetta, invero, una situazione attuale tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità: e ciò noto essendo che il potere di emanare ordinanze di cui all’art. 50, comma 5 d.lgs. 267 del 2000, riservato al Sindaco, permette bensì l’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari, postulando, tuttavia, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione (al di là della ritenuta imprevedibilità della situazione). Come anticipato, infatti, l’ordinanza si fonda (soltanto) sulla registrata scarsa igiene della Villa, dovuta all’incuria dei proprietari dei cani, che soltanto un efficace servizio di vigilanza (evidentemente, allo stato, non approntato) potrebbe scongiurare.
4.2 – Ciò osservato in via principale quanto alla “forma” dell’atto adottato dall’A.C., quanto al suo contenuto il Collegio non ha ragione di discostarsi dal consolidato orientamento (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 30/3/17 n. 642, TAR Lazio, sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836; e cfr. altresì, tra le tante, T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502, oltre a TAR Campania, Salerno, sez. II, 28 luglio 2015, n. 1752), secondo cui “l’ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione”.
Tali considerazioni non possono essere ritenute recessive per il solo fatto che l’atto gravato interdice l’accesso dei cani alla sola Villa Comunale, lasciando accessibili altre zone verdi cittadine, né in considerazione dell’eventuale temporanea impossibilità di approntare un efficace servizio di controllo e repressione delle violazioni.
4.3 – Infine, non giova alla difesa comunale invocare la temporaneità del divieto, anche considerato che – dopo oltre un anno dalla sua introduzione – lo stesso non risulta rimosso; d’altro canto, si palesano inefficaci le iniziative medio tempore intraprese per la realizzazione e regolamentazione di aree di sgambamento dei cani, avuto riguardo all’interesse di parte ricorrente (certamente meritevole di tutela), che è quello di accedere liberamente alla Villa Comunale, portando il proprio cane al guinzaglio.
5 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna il Comune di Trani alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente Viviana Lenzi, Referendario, Estensore Cesira Casalanguida, Referendario

Redazione

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