Con la delibera n. 138 del 21 febbraio 2018, l’ANAC ha aggiornato le Linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, in ragione dell’entrata in vigore del correttivo appalti 2017, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, modificando così quelle adottate dall’Anac il 14 settembre 2016.
Si tratta di un provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 213, comma 2 del Codice appalti, avente lo scopo di razionalizzare e specificare tutta una serie di disposizioni sparse nel codice che costituiscono la disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 3, lett. vvvv) sono “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”.
Rispetto alla precedente versione delle Linee guida, il nuovo provvedimento prevede diverse modifiche, che l’Autorità ha ritenuto di inserire anche alla luce del Correttivo appalti del 2017 e del Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016.
Tra le novità più importanti viene ampliato l’ambito oggettivo dei servizi di architettura e ingegneria, ricomprendendo tra gli stessi anche l’incarico di direzione dell’esecuzione.
Vengono previsti gli obblighi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come previsti nelle linee guida n.4 Anac sugli affidamenti sotto-soglia.
Viene disciplinata la possibilità, prevista nel correttivo del 2017, di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente e le modalità di attuazione della stessa. In particolare nelle Linee guida vengono fornite indicazioni operative in relazione alla valutazione delle prevalenza della componente tecnologica.
Le precedenti linee guida adottate il 14 settembre 2016
Al di là delle specifiche modifiche imposte dall’entrata in vigore del correttivo appalti, é stata mantenuta la struttura delle Linee guida adottate all’indomani dell’approvazione del nuovo codice appalti del 2016, con la delibera dell’ANAC 14 settembre 2016 recante “Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
In particolare è rimasto il ricorso ai parametri per determinare il corrispettivo da porre a base di gara sembrerebbe obbligatorio. Le linee guida continuano ad affermare che al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
Per il resto le linee guida rimarcano alcuni concetti essenziali già contenuti nel Codice degli appalti, ricordando che i servizi di architettura e ingegneria possono essere affidati solo attraverso le procedure previste dal Codice, che la progettazione definitiva e quella esecutiva devono essere preferibilmente svolte da un unico soggetto e che di regola l’appalto integrato (ossia l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dell’opera) non è ammesso.
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