Sacchetti per frutta e verdura, la liberalizzazione del Consiglio di Stato

Sulla questione dei sacchetti monouso per frutta e verdura nei supermercati arriva anche la parola del Consiglio di Stato, che sancisce la possibilità per i consumatori di utilizzare il contenitore che hanno portato da casa o hanno acquistato autonomamente fuori dal negozio.
Ha affermato il Consiglio di Stato che “fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio come frutta e verdura, sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l’utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario”.

L’introduzione dell’obbligo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e i quesiti del Ministero

La Commissione speciale del Consiglio di Stato, con parere del 29 marzo 2018 n. 859, ha risposto ai due quesiti posti dal Ministero della Salute, che aveva chiesto: a) se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti; b) in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a quali condizioni a consentirne l’uso nei propri esercizi commerciali.

La doppia questione muove dalla recente novità legislativa di cui all’art. 226 ter, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’art. 9 bis, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito nella l. 3 agosto 2017, n. 123, novità legislativa finalizzata alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720.

Le esigenze preminenti consistono nel ridurre notevolmente l’utilizzo dei sacchetti di plastica, variandone le abitudini di utilizzo e prevedendo misure adeguate, è pertanto necessario sviluppare una metodologia comune per il calcolo dell’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di monitorare i progressi compiuti nella riduzione dell’utilizzo, misure che possono prevedere l’uso di strumenti economici come la fissazione del prezzo, imposte e prelievi, particolarmente efficaci nella riduzione dell’utilizzo di borse di plastica.

La risposta ai precedenti quesiti deve essere quindi rispettosa dello scopo che il legislatore si è prefisso, e coerente con lo strumento che ha voluto utilizzare per il raggiungimento di tale scopo, tenendo altresì conto delle implicazioni in tema di sicurezza dei prodotti e della connessa imprescindibile responsabilità dell’esercizio commerciale.

Le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all’interno degli esercizi commerciali “devono” essere compravendute dato che la borsa, per legge, è un bene avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere.

In conclusione – in quanto beni autonomamente commerciabili – non possono essere sottratte alla logica del mercato. Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà del loro acquisto all’esterno dell’esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l’appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere.

E’ dunque coerente la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti, reperiti dagli stessi al di fuori degli esercizi commerciali incentivando, indirettamente, l’utilizzo di materiali alternativi alla plastica, meno inquinanti, quale in primo luogo la carta. Ne deriva, che deve ammettersi la possibilità di utilizzare contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non potendosi inoltre escludere, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario.

Serve sottolineare che non ogni involucro risulta idoneo all’imballaggio; è il legislatore a dettare regole relative ai materiali, stabilendo i requisiti generali e specifici, per materiali e oggetti, destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, allo scopo di garantirne l’adeguatezza.

L’onere per i supermercati di controllare l’idoneità dei contenitori reperiti autonomamente dai consumatori

Il criterio generale è che devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche. Laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato dall’esercizio commerciale per l’acquisto di frutta e verdura sfusa, potrà utilizzare sacchetti in plastica autonomamente reperiti, solo se, idonei a preservare l’integrità della merce e rispondenti alla caratteristiche di legge.

Non sembra possibile per l’esercizio commerciale vietare tale facoltà, ma grava comunque un obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all’interno del punto vendita, e anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare, in
quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti.

 

In allegato il parere del Consiglio di Stato, commissione speciale, 29 marzo 2018 n. 82

Sentenza del Consiglio di Stato sui sacchetti monouso per frutta e verdura.

Redazione

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