Il radicamento nel territorio non può essere un criterio di preferenza in una gara, neanche nelle procedure sotto soglia.
Con la sentenza n. 320 del 2018, il Tar Veneto dichiarava illegittima una procedura dove la stazione appaltante, oltre a non rispettare il principio di rotazione – invitando il precedente affidatario del servizio – creava un ulteriore limitazione alla concorrenza, premiando indebitamente i concorrenti che dimostrassero un maggior grado di radicamento nel territorio.
Il criterio dell’“organico radicamento territoriale” attraverso l’impiego del personale del luogo
In questa occasione i giudici veneti hanno sanzionato l’indebita restrizione della platea dei concorrenti derivante dall’attribuzione all’offerta tecnica del punteggio massimo di 50 punti in ragione del “radicamento costante della Cooperativa sociale di tipo B nel territorio dell’Unità Locale Socio Sanitaria” di riferimento, nonché di un punteggio massimo di 10 agli elementi in grado di testimoniare l’organico radicamento territoriale del progetto stesso attraverso l’impiego di personale proveniente dal territorio medesimo.
Infatti, nel ragionamento del TAR Veneto, l’ingiustificato privilegio accordato alle Cooperative “locali”, determinato dall’attribuzione al criterio valutativo del radicamento costante nel territorio dell’ULSS, è in violazione del principio di non discriminazione. Da tale principio scaturisce il divieto di effettuare la selezione dei concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.
Tali criteri comportano un’illegittima rendita anticoncorrenziale di posizione, in contrasto con i principi di libera concorrenza e di non discriminazione, nonché in violazione degli artt. artt. 4, 30 e 36 d.lgs. 50/2016.
Si allega la sentenza Tar Veneto 21 marzo 2018, n. 320