Il Tar Parma si pronuncia sul rapporto e la distinzione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, stabilendo “Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta e di valorizzare caratteristiche (…) ritenute particolarmente meritevoli”.
Lo ha chiarito il TAR Emilia-Romagna – Parma, con la sentenza n. 80 del 19 marzo 2018. I giudici del TAR emiliano hanno fatto proprio e riportato il contenuto delle Linee Guida n. 2, emanate dall’ANAC con la Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, ossia riguardo all’interpretazione dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, che concerne l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare, viene messo in rilievo che, con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica.
Pertanto, il nuovo Codice appalti ammette la possibilità che nelle offerte siano valutati profili di carattere soggettivo, ma in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.
Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
Pubblicato il 19/03/2018
N. 00080/2018 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2017, proposto da Auto Service Milano Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Battaglia, Annalisa Bassi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Annalisa Bassi in Parma, Strada Repubblica 56;
contro
Asl 102 – Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Molinari, Albarosa Balestrieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Annalisa Molinari in Parma, via Mistrali, 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del bando di gara per la “procedura aperta in ambito AVEN ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.m.i. per la fornitura del servizio di manutenzione e riparazione di tutti gli automezzi in dotazione all’Azienda U.S.L. di Parma ed all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (Aziende Associate all’Area Vasta Emilia Nord) per il periodo 01.01.2018/31.12.2022 – Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto Azienda U.S.L. di Parma Codice CIG: 7190733C94” – valore 815.000,00 € iva esclusa;
nonché del Capitolato Tecnico allegato al bando di gara nella parte in cui individua l’importo orario della manodopera posto a base d’asta nella irrisoria cifra di €/h22,50 (così il Capitolato Speciale d’Appalto sia per l’importo relativo alla manodopera dei “lavori meccanico/elettrauto/gommista” che per quello relativo alla prestazione dei “lavori di carrozzeria”);
e di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso alla procedura ivi impugnata;
nonché per la condanna dell’Azienda U.S.L. , previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 d.lgs. n. 104/2010 di inefficacia ex tunc dell’aggiudicazione della gara e del contratto nelle more eventualmente sottoscritto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asl 102 – Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 23 ottobre 2017 e depositato il successivo 6 novembre, Auto Service Milano s.r.l. impugna il bando di gara per la “procedura aperta in ambito AVEN ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.m.i. per la fornitura del servizio di manutenzione e riparazione di tutti gli automezzi in dotazione all’Azienda U.S.L. di Parma ed all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Avverso la suddetta lex specialis di gara la ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione degli artt. 95 d.lgs. 50/2016, nella sua intera formulazione, eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta, essendo stati inseriti criteri di valutazione non oggettivi ma soggettivi, quali quelli indicati alle lettere B e C del progetto e rappresentati dalla copertura territoriale da parte delle officine e dai curricula dei manutentori. Si lamenta, altresì, la mancata frammentazione del punteggio che per le due voci menzionate ammonta a 45 punti;
2) violazione del principio di tassatività delle clausole immediatamente escludenti e del principio di non discriminazione, eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta, anomalia costo manodopera, in quanto l’importo a base d’asta per la manodopera pari ad euro 22,50/h per lavori meccanico/elattrauto/gommista e di carrozzeria è eccessivamente basso a fronte del costo orario praticato dalle imprese di autoriparazione il quale risulterebbe ben più elevato (Confartigianato, CNA e CasArtigiani Torino segnalano costi tra i € 37,40 e € 63,00 + IVA; Confartigianato imprese Modena – Reggio Emilia identifica su base nazionale la tariffa minima oraria per le autoriparazioni ad € 40/h iva esclusa).
Il 14 novembre 2017 si è costituita l’ASL 102 di Parma che con memoria del 20 novembre 2017 eccepisce l’inammissibilità del ricorso e resiste nel merito.
A seguito della Camera di Consiglio del 21 novembre 2017 il Tribunale respinge la richiesta misura cautelare.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dallo scrutinio della eccezione in rito proposta dall’Amministrazione resistente.
Con il primo motivo parte ricorrente contesta il carattere soggettivo dei criteri di valutazione di cui alle lettere B e C del Progetto per l’Esecuzione del Servizio.
I suddetti criteri sono:
per il criterio B – “Copertura territoriale per un’ottimale erogazione dei servizi previsti con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni. Ai fini della valutazione dovranno essere prodotte obbligatoriamente per l’attribuzione del punteggio copia dei precontratti o contratti stipulati con le diverse officine, se non gestite direttamente”;
per il criterio C – “Curricula dei manutentori che verranno utilizzati. Verranno valutati sia gli elementi connesse alla formazione che all’esperienza lavorativa maturata”.
I suddetti criteri si riferiscono a caratteristiche del progetto e non attengono a requisiti soggettivi del concorrente, essendo evidente che non vi è necessaria identità tra le officine che assicurano l’intervento e il soggetto che partecipa alla gara.
A tale riguardo l’art. 95, comma 6, lett. e) e g) del d.lgs. 50/2016, tra i criteri oggettivi sulla cui base possono essere valutate le offerte economicamente più vantaggiose, menziona “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato (…) qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto” (lett. e) e “le condizioni di consegna o di esecuzione”.
La copertura territoriale e i curricula dei manutentori certamente sono connessi all’oggetto dell’appalto ed all’obiettivo che si pone la Stazione Appaltante di assicurarsi un servizio capillarmente diffuso sul territorio per una più efficiente e rapida manutenzione dei veicoli. Si tratta, infatti, di appalto per la fornitura del servizio di manutenzione e riparazione di tutti gli automezzi in dotazione all’Azienda U.S.L. di Parma ed all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord) che copre diversi Distretti (v. p. 2 del Capitolato Tecnico).
I suddetti criteri rientrano nel perimetro segnato dalle linee guida n. 2 di ANAC di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (vedi Delibera 21 settembre 2016 n. 1005), in particolare ove l’Autorità evidenzia che “con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra i requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta e di valorizzare caratteristiche (…) ritenute particolarmente meritevoli”.
La censura è quindi infondata atteso che detti criteri appaiono rientrare a pieno titolo tra quelli ammissibili ai sensi delle disposizioni appena richiamate.
Quanto al punteggio esso rispecchia il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio ed è valutazione rimessa alla Stazione appaltante, tenuto conto delle specificità dell’appalto, né appare irragionevole avere attribuito a uno dei cinque criteri previsti, quello sub B, un punteggio pari a 30 punti sui 70 previsti per l’offerta tecnica, trattandosi di aspetto del progetto che risponde, come già evidenziato, ai principali obiettivi che la S.A. si propone con l’Appalto in discorso.
Il motivo va quindi respinto, poiché infondato.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la fissazione ad euro 22,50 del costo orario della manodopera per lavori meccanico/elettrauto/gommista e di carrozzeria.
Anche questo motivo è infondato.
Il vigente Codice degli Appalti, all’art. 97 comma 5, consente l’esclusione dell’offerta anomala quando sia accertato che “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16”, ovvero quelle tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle quali il costo del lavoro è determinato sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali.
Benché la previsione si riferisca alla diversa fase della verifica dell’anomalia dell’offerta e non al contenuto del Bando di Gara essa è anche l’unica previsione che possa fare da parametro di legittimità della base d’asta fissata dalla lex specialis con riguardo al costo del lavoro.
Parte ricorrente ritiene eccessivamente bassa la base d’asta, confrontando il dato con il costo medio del servizio come determinato da Confartigianato, CNA e CasArtigiani di diverse aree geografiche e non dalle Tabelle Ministeriali o dai Contratti Collettivi Nazionali di settore.
Di contro la resistente produce le Tabelle Ministeriali più recenti del Ministero per il settore Metalmeccanico del Gennaio 2015 ove si leggono costi orari per il livello 3 s (intermedio) inferiori ai 22,00 euro.
Tenuto conto che il settore industria ha costi orari medi superiori a parità di qualifica, può smentirsi l’assunto che il Bando ha posto a base d’asta un costo orario inferiore a quello minimo imposto dai Contratti Collettivi di Settore.
In ogni caso parte ricorrente ha mancato di fornire la prova che la base d’asta per il costo del lavoro conduca inevitabilmente a offerte che violano l’obbligo del pagamento del personale con salari inferiori ai minimi salariali definiti dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili alla categoria di riferimento.
Per quanto osservato il ricorso va respinto poiché infondato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2000 oltre IVA e CPA
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, poiché infondato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia Sergio Conti
IL SEGRETARIO