Pubblicati nella Gazzetta ufficiale due distinti decreti relativi al nuovo Codice degli Appalti, nel dettaglio, la ”Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale” e ”Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”
Il decreto, 12 Febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 Aprile 2018 si occupa di definire la tariffa di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e il compenso massimo per i commissari, considerata la necessita’ di stabilire i compensi minimi e massimi spettanti a ciascun commissario in ragione dell’impegno svolto, dell’importo di gara e del ruolo affidato al presidente.
Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi
Nel dettaglio, la tariffa di iscrizione all’Albo è stabilita in 168,00 euro all’anno, con eventuale possibilità di rideterminazione dell’importo dal terzo anno. La tariffa non è dovuta dai dipendenti pubblici, qualora gli stessi richiedano di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice nella stazione appaltante di appartenenza.
A definire le modalità di versamento della tariffa, si legge nel decreto, sarà l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con proprio atto.
I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento alla complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull’attività dei commissari e all’importo posto a base di gara, entro i limiti minimi e massimi visibili nell’allegato A del decreto.
Al presidente della commissione spetta un compenso superiore del 5%. Non spetta alcun compenso ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione nella stazione appaltante di appartenenza. Dal calcolo dei compensi sono esclusi i rimborsi spese.
Il decreto, adottato ai sensi dell’articolo 77, comma 10, del Codice dei Contratti pubblici, è stato firmato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e previo parere dell’ANAC.
Le disposizioni all’art. 1, entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell’Albo di cui all’art. 78 del codice da parte dell’ANAC. Le disposizioni contenute all’art. 2 entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qui l’allegato A del decreto 12 Febbraio 2018