Dal 27 aprile 2018 la liquidazione dei compensi degli avvocati deve essere conforme al Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018 n. 37, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26.4.2018 n. 96, il c.d. “decreto parametri”.
Sull’argomento si segnala il Volume “I nuovi parametri forensi dopo il D.M. 37/2018” edito da Maggioli Editore, nella collana diretta da Giurdanella&Partners.
Si tratta del “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247″.
Il decreto quindi dà attuazione alla previsione di cui all’art.13, comma 6, della l.n.247/2012, prevedendo e disciplinando i parametri per la determinazione (e liquidazione) dei compensi agli avvocati, in parziale modifica di quanto contenuto al precedente d.m. 55/2014.
Con il d.m. 37/2018 viene finalmente concluso il lungo iter avviato con la proposta del C.n.f. del 26 maggio 2017, e viene modificato sostanzialmente il precedente sistema dei parametri previsto con il d.m. 55 del 2014, nell’ordine di migliorare la chiarezza e l’equità della normativa sui compensi degli avvocati.
La novità più importante: la previsione di minimi inderogabili nei compensi forensi
Mentre i precedenti decreti parametri, prevedevano che il giudice potesse, dandone opportuna motivazione, effettuare una riduzione del compenso anche oltre i minimi stabiliti dalle tabelle, il decreto del 2018 ha previsto delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base che sono inderogabili, cioè al di sotto delle quali il giudice non può mai scendere.
Il Ministero della giustizia ha espresso l’obiettivo di superare l’incertezza ingenerata dalla possibilità che il giudice liquidi il compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, così rendendo inadeguata la remunerazione. Con il parere del 27 dicembre 2017 n. 2703 reso sullo schema del decreto, il Consiglio di Stato ha ora condiviso tale impostazione, ed anzi ha suggerito al Governo, che ha accolto il suggerimento, di prevedere una diversa formulazione di talune disposizioni proprio per far emergere “con maggiore chiarezza l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base”.
In questo modo il d.m.37 del 2018 si pone in continuità con le ultime riforme in senso di tutela della professione, e in particolare con quanto stabilito dall’art. 13 bis della legge n. 247 del 2012 – introdotto dal recente decreto legge n. 148 del 2017 e poi modificato dalla legge di bilancio 2018 – sull’equo compenso e sulle clausole vessatorie negli accordi tra clienti e professionisti forensi.
L’intento della novella del 2018, anche in questo caso, è di garantire un compenso che sia sufficiente e mai puramente simbolico, superando l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nel precedente sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale.
Alla luce dei principi citati e delle maggiori esigenze di proporzionalità e trasparenza, sono stati introdotti limiti al potere giudiziale di riduzione dei compensi. Allo stesso tempo il giudice conserva il potere di aumentare il compenso oltre il limite massimo previsto, poiché le percentuali massime di incremento sono sempre accompagnate dal suffisso “di regola”.
Il compenso non è riducibile oltre il minimo in ambito civile, tributario, amministrativo e penale
Il giudice, nella determinazione del compenso, deve tenere conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, nu- mero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), possono essere aumentati, di regola, fino all’80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%.
La nuova formulazione mantiene l’inciso “di regola” solo in relazione all’aumento del valore, vincolando così il giudice al rispetto del limite del 50% per la diminuzione.
Analogamente per la fase istruttoria il giudice potrà aumentare i valori di regola fino al 100% e diminuirli in ogni caso non oltre il 70%.
Allo stesso modo, passando a quanto previsto in materia penale, non può ridurre il compenso in misura superiore al 50% (cfr. comma 1, art. 12, d.m. 55/2014).
Il giudice penale, in applicazione dei nuovi parametri, potrà aumentare i valori di regola fino all’80% ovvero diminuirli, ma in ogni caso non oltre il 50%.
Il compenso maggiorato in presenza di più assistiti
L’obiettivo del d.m. 37 /2018 è quello di consentire una maggiorazione del com- penso dovuto all’avvocato, in tutti i tipi di giudizio, qualora questi assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l’incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre al primo, sia mediante l’innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato.
Ciò è avvenuto con apposite modifiche sia per quanto riguarda il giudizio civile /tributario /amministrativo, sia per quanto riguarda il giudizio penale.
Le novità nel processo amministrativo
Notevoli sono anche le novità in materia di compensi nel giudizio amministrativo.
La modifica di cui al d.m. 37/ 2018 consente, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l’avvocato propone motivi aggiunti. Si tratta di una voce non considerata nella precedente disciplina.
Al contrario sono rimaste prive di seguito le ulteriori richieste del CNF in ambito di processo amministrativo. In particolare, vengono considerati solo i motivi aggiunti, mentre la proposizione di un ricorso incidentale continua a non comportare alcun aumento del compenso, nonostante l’aggravamento dell’attività difensiva.
Continuano a non essere tenute in considerazione in forma autonoma le attività della fase cautelare, che il C.N.F. ipotizzava fosse considerata autonomamente.
Tuttavia, viene modificata dal Decreto la tabella sui giudizi dinnanzi al Consiglio di Stato, con aumento dei compensi nella fase decisionale, equiparati a quelli giù previsti per i giudizi dinnanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali.
La maggiorazione del compenso per gli arbitri e il procedimento di mediazione e negoziazione assistita
I compensi sono stati modificati anche per gli arbitrati. La nuova norma specifica che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l’arbitrato è affidato ad un collegio, mentre precedentemente il compenso era unico e ripartito tra tutti gli arbitri.
Altra novità di rilievo, l’unica in materia stragiudiziale, è l’integrazione della disciplina parametrale mediante la specifica previsione di un compenso per l’attività svolta dall’avvocato nei procedimenti di mediazione e nei pro- cedimenti di negoziazione assistita, in accoglimento delle richieste del CNF. Le due procedure inserite nella tabella 25 bis, di recente introduzione, ven- gono così distinte dalle più generali prestazioni di assistenza stragiudiziale, i cui valori di riferimento sono previsti dalla tabella n. 25.
L’aumento del compenso per l’avvocato “telematico”
In extremis, a seguito delle indicazioni delle Commissioni parlamentari, è stato aggiunto all’art. 4 decreto parametri, in materia di parametri generali, anche il comma 1-bis, che nelle intenzioni del governo dovrebbe favorire l’utilizzo dei sistemi informatici più avanzati per aumentare l’efficienza del sistema giustizia
Il nuovo comma stabilisce che il compenso vada determinato applicando un aumento del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.
Si tratta, quantomeno nelle intenzioni, di valorizzare il criterio del pregio dell’attività prestata dal professionista quale generale elemento di determinazione del compenso, premiando l’avvocato per l’utilizzo di tecniche informatiche che, rendendo più semplice conservazione o la fruizione dei documenti, accelerano, in ultima analisi, la definizione del procedimento giudiziario.
Il campo di applicazione dei parametri forensi contenuti nel decreto ministeriale sui compensi dell’avvocato
Ai sensi dell’’art. 13, comma 6, della legge 247/2012 “i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del C.N.F., ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”
I parametri trovano, quindi, applicazione nel caso in cui:
1) il cliente e professionista non hanno previamente determinato il compenso in forma scritta;
2) in ogni caso di mancata determinazione consensuale;
3) sia necessario provvedere alla liquidazione giudiziale del compenso;
4) la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi;
5) si tratti di prestazioni officiose previste dalla legge.
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Si allega di seguito il testo del Decreto 37/2018 e le nuove tabelle introdotte.
Tabella sul Procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita
Tabella sui giudizi dinnanzi al Consiglio di Stato
Il Decreto Parametri Forensi 55/2014 aggiornato al 2018 (DM 37/2018)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 marzo 2018, n. 37
Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (18G00062)
(GU n.96 del 26-4-2018) Vigente al: 27-4-2018
Art. 1
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
1. All’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;
2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e’ di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita’ telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonche’ la navigazione all’interno dell’atto»;
c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»;
d) al comma 4 le parole «e’ di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e’ ridotto in misura non superiore al 30 per cento»;
e) dopo il comma 10 e’ aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e’ di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».
Art. 2
Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro e’» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto».
Art. 3
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attivita’ penale
1. All’articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»;
2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»;
2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» e’ sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro piu’ parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro piu’ soggetti»;
3) al terzo periodo: dopo le parole «l’identita’ di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» e’ sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «e’ di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e’ ridotto in misura non superiore al 30 per cento».
Art. 4
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attivita’ stragiudiziale
1. All’articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, essere aumentati sino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».
Art. 5
Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonche’ modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato
1. All’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: «1-bis. L’attivita’ svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e’ di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.».
2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e’ sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e’ aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto.
Art. 6
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 marzo 2018
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 816
Si veda anche l’Analisi del Consiglio Nazionale Forense
Il Parere del Consiglio di Stato