Ampliata la procedibilità a querela per i reati contro la persona o il patrimonio

Il 9 Maggio 2018 entrerà in vigore il Decreto Legislativo 10 Aprile 2018, n. 36, ”Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103”

 

Il Consiglio dei Ministri, nelle riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018, ha infatti approvato un Decreto Legislativo che amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie.

 

L’attività di tale decreto quindi è destinata a :

-Prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore ai 4 anni.

-Accentuare il rispetto di tale limite per il delitto di violenza privata dell’art. 610 c.p.

-Garantire la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, o quando ricorrano le circostanze aggravanti, art. 339 c.p., e quando nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di gravità rilevante.

 

Nello specifico, si prevede la procedibilità a querela per i reati contro la persona – ad esclusione del delitto di violenza privata di cui all’art. art. 610 c.p. – puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) e per i reati contro il patrimonio contemplati nel codice penale.

Si disciplinano altresì le modalità intertemporali, specificando che per i reati divenuti perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore del decreto delegato di attuazione, “il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato”; diversamente, “se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata”.

I reati interessati

Art. 1 “Minaccia” All’art. 612 del Codice Penale, vengono apportate le seguenti modificazioni

a) al secondo comma, le parole: «e si procede d’ufficio» sono soppresse;

b) dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: «Si procede d’ufficio se la minaccia e’ fatta in uno dei modi indicati
nell’articolo 339.»

Art. 2 ‘‘Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale’‘ all’art 615 del Codice Penale, al comma 2, viene aggiunto che il delitto è punibile a querela della persona offesa nel caso in cui il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalita’ prescritte dalla legge, la pena e’ della reclusione fino a un anno.  Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.

Art. 3 “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” all’art 617-ter del Codice Penale, dopo il secondo comma è aggiunto : «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.» per chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e’ punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 4 “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche” all’art. 617-sexies del codice Penale, riguardo al contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema telematico o informatico, intercorrente tra piu sistemi, anche occasionalmente, è aggiunto che il diritto e’ punibile a querela della persona offesa.

Art. 5 “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei  telegrafi o dei telefoniall’art. 619 del codice penale, l’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che  abusando di tale qualita’, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’articolo 616, viene aggiunto che il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.

Art. 6 “Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni” all’art. 620 del codice penale, l’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni che avendo notizia, in questa sua qualita’, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione e’ interceduta, è aggiunto che il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.

art. 8 “Truffa” All’art. 640 del Codice Penale al terzo comma riguardante i casi in cui ricorrano circostanze previste dal comma 2 o la circostanza aggravante prevista dall’art. 61 comma 1, n.7, vengon sostituite le parole «un’altra circostanza aggravante» dalle seguenti «la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7»

art. 9 “Frode Informatica”Art 640-ter, del codice penale, quando ricorre taluna delle circostanze previste dall’art. 61, comma 1 n.5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e n.7

Art. 10 “Appropriazione Indebita” viene abrogato il comma 3 che prevedeva i casi di procedibilità d’ufficio.

I predetti reati restano procedibili d’ufficio in presenza di una delle seguenti condizioni:
1) l’incapacità per età o per infermità della persona offesa del reato;
2) la ricorrenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale o di quelle previste all’art. 339 c.p.;
3) la sussistenza, nei reati contro il patrimonio, di un danno di rilevante gravità.

Il legislatore ha disciplinato i casi in cui i delitti ora perseguibili a querela sono aggravati dalla ricorrenza di circostanze ad effetto speciale, in dettaglio è stato inserito il Capo III-Bis rubricato ”Disposizioni comuni sulla procedibilità” nel Titolo XII  del Libro II, contenente il nuovo art. 623-ter, che dispone la procedibilità d’ufficio per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli del Titolo XII.

Ugual modifica è stata fatta in riferimento al Titolo XIII del LIbro II in cui è stato inserito il Capo III-BIs ”Disposizioni comuni sulla procedibilità” contente il nuovo art. 649-bis.

Per i reati perseguibili a querela secondo la riforma, commessi prima della data dell’entrata in vigore del decreto, è necessario distinguere due diversi casi di applicazione:

– in caso di procedimento non iniziato, il termine per presentare la querela decorre dall’entrata in vigore del provvedimento di riforma se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

– in caso di procedimento pendente: il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Qui è possibile consultare il testo completo del decreto.
Redazione

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