Illegittimo ridurre i termini del soccorso istruttorio a 5 giorni

Secondo il Tar Campania, sez. VIII, 8 maggio 2018, n. 3067, è illegittimo l’operato della commissione di gara che ha concesso solo cinque giorni per il soccorso istruttorio, al posto dei dieci stabilito dal Codice dei contratti, se non viene espressamente previsto nel disciplinare di gara ovvero non sia giustificato da particolari emergenze.

Inoltre i giudici campani danno importanti chiarimenti sul computo dei termini nel procedimento amministrativo, quando il primo giorno è festivo.

Criterio della massima partecipazione e termini perentori non previsti per il soccorso istruttorio

Nell’espletamento delle procedure di gara, la stazione appaltante deve sempre ispirarsi al criterio della massima partecipazione, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive e formalistiche, quindi ostative alla partecipazione ed in contrasto con la regola legislativa della tassatività delle cause di esclusione (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 23 dicembre 2017, n. 2476).

Rilevato quanto sopra, deve ritenersi che il termine di cinque giorni, concesso alla parte ricorrente “ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016” al fine di consentire la produzione della documentazione integrativa richiesta con la nota del 5 gennaio 2018, inferiore a quello massimo di dieci giorni stabilito dalla suddetta disposizione normativa e non previsto dal disciplinare di gara, né giustificato da particolari emergenze, sia illegittimo per violazione del principio di massima partecipazione e per manifesta irragionevolezza, alla luce della integrazione richiesta.

Termine iniziale festivo, non si applica l’art. 155 cpc sulla proroga al primo giorno non festivo

Il Tar Napoli precisa anche che anche al procedimento amministrativo, sostiene che la proroga al primo giorno non festivo espressamente prevista per il dies ad quem non si applica anche per il dies a quo, nonostante il fatto che il termine cominci a decorrere durante un giorno festivo, allorché sono chiusi e non operanti uffici pubblici e privati.

Secondo i giudici Campani, nelle considerato che in entrambe le disposizioni relative al computo dei termini, il legislatore ha previsto che “Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.” (così l’art. 2963 c.c. e negli stessi termini l’art. 155, comma 4, c.p.c.), deve concludersi che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit e pertanto, che non si possa procedere a interpretazioni estensive delle medesime disposizioni normative.

Pertanto la proroga al primo giorno non festivo espressamente prevista per il dies ad quem non può ritenersi applicabile anche per il dies a quo.

In allegato la sentenza del Tar Napoli n. 3067 del 2018

 

Redazione

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