Nel riparto di competenza tra Stato e Regioni, spetta allo stato individuare le professioni e le relative norme di protezione.
Il Tar Piemonte, Sez. II, 9 maggio 2018, n. 564, sul regime delle professioni regolamentate, e in particolare del rapporto tra guide ambientali escursionistiche (AIGAE), accompagnatori di media montagna, e guide alpine, sancendo che non c’è una loro esclusività per le escursioni in alta montagna.
Infatti il TAR, dopo avere premesso che l’introduzione di professioni protette è di competenza esclusiva statale, chiarisce che nessuna previsione di legge statale riserva il complesso delle attività che possono svolgersi in montagna a professioni protette.
Il principio generale, la competenza statale sull’individuazione delle professioni protette, e l’impossibilità di crearne di nuove per le regioni
Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’individuazione di professioni protette appartiene alla disciplina, di riserva statale, dell’ordinamento civile e non può, per ovvie ragioni di uniformità di regolamentazione, essere demandata al legislatore regionale.
Sul punto, ex pluribus, la Corte costituzionale n. 300/2010, afferma che: “Questa Corte ha più volte affermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali”.
Muovendo da questo presupposto, deve ritenersi che il legislatore regionale non possa creare alcuno spazio di professione protetta che come tale non sia già previsto dalla legge statale; in sostanza le Regioni possono disciplinare la figura professionale dell’AMM nei limiti in cui i suoi ambiti di riserva siano quelli già previsti dalla legge statale.
Sul rapporto tra Guide Ambientali Escursionistiche e Guide alpine nel caso di attività escursionistiche di montagna
Sempre la Corte Costituzionale richiamata dal Tar Piemonte ha chiarito che non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna.
Ha infatti chiarito la Corte che la riserva concernente l’attività della Guida Alpina non attiene alla “generica attività di accompagnamento in montagna (la cui esatta definizione aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico ….)”, “bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose.”
Ancora la Corte, nel valutare ciò che legittimamente può poi essere demandato ad una Guida Ambientale Escursionistica, ha chiarito che quest’ultima figura è caratterizzata, differenziandosi in ciò anche dall’accompagnatore di media montagna, perché “finalizzata ad illustrare aspetti ambientali e naturalistici dei diversi territori (montani, collinari, di pianura ed acquatici).”
Dalla lettura della pronuncia della Corte Costituzionale si ricava quindi che le professioni che possono essere “protette” in forza della l. n. 6/1989 non possono esserlo per il solo fatto di svolgersi in montagna ma per il fatto di essere caratterizzate, quantomeno, da un aspetto sportivo, più o meno tecnicamente elevato, mentre la Guida Ambientale Escursionistica è caratterizzata dalla illustrazione di aspetti ambientali e naturalistici; detta illustrazione, necessariamente (non trattandosi certo di professione puramente teorica) potrà svolgersi nel contesto ambientale illustrato, comportando anche la legittima operatività delle GAE in ambito montano, se pure con fini non sportivi quanto piuttosto di osservazione, studio e conoscenza del territorio.
In allegato la Sentenza integrale Tar Piemonte, Sez. II, 9 maggio 2018, n. 564
Sul punto si veda anche la sentenza del Tar Lazio (5880/2018): nella materia concorrente delle professioni, la potestà legislativa regionale è tenuta al rispetto del principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali nel settore turistico, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, dato il suo carattere necessariamente unitario, mentre rientra nella competenza delle Regioni soltanto la disciplina di quegli aspetti aventi uno specifico collegamento con la realtà regionale.