Nessuna applicazione retroattiva delle norme sul reclutamento del personale delle società pubbliche

La Cassazione ha chiarito che le norme sulle assunzioni  e reclutamento del personale da parte delle Società Pubbliche non si applicano retroattivamente.

 

La sezione Lavoro della Cassazione, sentenza n. 10525/2018, ha quindi confermato il principio per cui alle società pubbliche si applicano le disposizioni di diritto privato, se non è previsto diversamente.

 

La Corte ha chiarito, richiamandosi, alla decisione della Cassazione 3621/2018 in tema di società partecipate, in materia di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017).

 

Una disposizione di segno contrario, intervenuta proprio in materia di società in house, è rappresentata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare “con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”, prevedendo, inoltre, al comma 2 bis che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,comma 5”.

 

Tuttavia la richiamata disposizione di segno contrario non è applicabile ratione temporis al contratto dedotto in giudizio sicché è stato ritenuto operante correttamente il regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Di seguito la sentenza n. 10525 2018 della Cassazione Lavoro.

 

Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2018, (ud. 20/02/2018, dep.03/05/2018),  n. 10525

 

FATTO

 

RILEVATO

 

che:

la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale Marsala, accogliendo la domanda del lavoratore in epigrafe, proposta nei confronti della società Belice, dichiarava, ritenuta la nullità del termine apposto al contratto di somministrazione, a tempo indeterminato, e a decorre dal giorno 1 aprile 2009, il rapporto di lavoro subordinato tra le parti con diritto del dipendente a riprendere servizio e condannava la società a titolo di risarcimento del danno di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione;

a tanto, e per quello che rileva in questa sede, la Corte merito, dopo aver ritenuto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la non intervenuta della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 e successive modifiche, perveniva sulla fondante considerazione che, pur operando nei confronti della Belice Ambiente il divieto, del D.L. n. 112 del 2008, ex art. 18, comma 2 bis, convertito nella L. n. 113 del 2008, introdotto dal D.L. n. n. 78 del 2009, art. 19, convertito in L. n. 102 del 2009, di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato per la nullità del termine del primo, siffatta normativa era inapplicabile al caso di specie perchè il rapporto di lavoro dedotto in giudizio era stato costituito in epoca antecedente;

avverso questa sentenza la società Belice Ambiente propone ricorso per cassazione sulla base di tre censure cui resiste con controricorso la parte intimata.

Il P.M. deposita conclusioni scritte.

 

DIRITTO

 

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la società, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, sostiene l’applicabilità nel caso di specie della decadenza prevista dalla denunciata normativa poichè l’impugnazione dei contratti interinali l’ultimo dei quali è scaduto il 30 settembre 2009 è intervenuta soltanto con nota del 24 febbraio 2012 e “dunque oltre il termine ultimo” del 23 gennaio 2011;

con la seconda censura parte ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 1, 27 e 86, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36, D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, convertito nella L. n. 113 del 2008, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19, convertito in L. n. 102 del 2009, prospetta che essendo essa ricorrente, alla stregua dello statuto, società in house a totale partecipazione pubblica si applica la disciplina vincolistica in materia di assunzioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, con conseguente divieto di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato ed irrilevanza della normativa di cui al richiamato del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis;

con la terza critica la società, asserendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, in relazione al D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, convertito nella L. n. 113 del 2008, introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19, convertito in L. n. 102 del 2009, assume che avendo natura costitutiva la sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed essendo tale sentenza, nella specie, intervenuta in (epoca posteriore al D.L. n. 112 del 2008, detto art. 18, comma 2 bis, trova applicazione il divieto di conversione ivi stabilito;

il primo motivo del ricorso è infondato poichè è oramai acquisito alla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 preleggi, atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perchè ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività; nè l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” determina una violazione dell’art. 24 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o artt. 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1-bis (per tutte Cass. n. 7788/2017);

nella specie il lavoratore non è incorso nella decadenza di cui trattasi perchè, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, l’impugnazione dei contratti interinali, l’ultimo dei quali è scaduto il 30 settembre 2009, è intervenuta con nota del 24 febbraio 2012 e quindi entro il termine di cui alla L. n. 183 del 2010, citato art. 32, così come differito dal D.L. n. 225 del 2010;

la seconda censura non merita accoglimento;

invero, come già sottolineato da questo giudice di legittimità con sentenza n. 3621/2018, in tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017);

nella specie la disposizione di segno contrario, come posto in evidenza dalla citata pronuncia n. 3621/2018 intervenuta proprio in materia di società in house, è rappresentata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare “con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”, prevedendo, inoltre, al comma 2 bis che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,comma 5”;

tuttavia la richiamata disposizione di segno contrario non è applicabile ratione temporis al contratto dedotto in giudizio sicchè correttamente la Corte di Appello ha ritenuto operante il regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

l’ultimo motivo è infondato atteso che secondo giurisprudenza di questa Corte in materia di assunzioni dei lavoratori subordinati con illegittima apposizione della clausola di durata, trova applicazione, alla stregua del principio tempus regit actum, la disciplina vigente al momento della stipulazione del contratto a termine e non quella in vigore al momento della pronuncia della sentenza con effetti costitutivi, tenuto conto che la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato non costituisce una sanzione atipica ma l’effetto della nullità del termine (Cass. n. 24330/2009);

il ricorso in conclusione va rigettato e le spese del presente giudizio, tenuto conto delle oscillazioni in tema della giurisprudenza di merito e del recente assestarsi della giurisprudenza di legittimità in materia di società in house, vanno compensate;

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2018

Redazione

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