Il Tar Lecce, sez. I, dec., 4 maggio 2018, n. 30, si pronuncia sulla disciplina dell’accertamento tecnico preventivo nel processo amministrativo, assimilando la relativa istanza all’istanza di misura cautelare ante causam.
La disciplina dell’istanza di accertamento tecnico preventivo nel processo civile
Nel processo civile, ai sensi dell’art. 696 c.p.c, “chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale.
L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale, in questo caso, provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.
Ha chiarito il Tar che l’istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. può trovare ingresso nel giudizio innanzi al Giudice amministrativo solo in quanto compatibile con le specificità che caratterizzano il processo amministrativo.
L’istanza di accertamento tecnico preventivo nel processo amministrativo
Secondo il Tar Lecce, l’attività istruttoria anticipata (rispetto alla successiva e, peraltro, solo eventuale proposizione del giudizio), nella quale si sostanzia il peculiare procedimento dell’accertamento tecnico preventivo, appare assimilabile – quanto al rito e per evidenti ragioni di analogia – all’istituto delle misure cautelari ante causam previsto dall’art. 61, comma 1, c.p.a..
Tale norma, in ragione della natura eccezionale e straordinaria del rimedio previsto, richiede la necessaria sussistenza di presupposti, quali la “eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire la previa notificazione de ricorso…” e – ancor prima – la notificazione dell’istanza “con le forme previste per la notificazione del ricorso”. Di tale presupposti il secondo, id est la previa notificazione della domanda, occorre anche nel caso di istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c..
In allegato il decreto del TAR Lecce n. 30/2018