Secondo il Tar Lazio, sez III, 11 maggio 2018, n. 4264 è doverosa l’esclusione dalle gare qualora un medesimo operatore economico presenti due offerte nella medesima gara, il violazione della regola dell’unicità dell’offerta.
Infatti un tale comportamento è in violazione dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta e’ vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”.
Giacchè la norma su richiamata è posta, evidentemente, a presidio della serietà dell’offerta, che deve essere tenuta ferma per una dato periodo di tempo, non è data neppure alla stazione appaltante la possibilità di “scegliere” quale delle due offerte ammettere in gara, specie in relazione alle possibili pretermissioni della posizione in graduatoria dei controinteressati a seconda della “scelta” dell’una o dell’altra offerta riconducibile al medesimo concorrente: sicchè la violazione del divieto deve necessariamente comportare l’esclusione di chi l’abbia violato.
Di seguito il testo della sentenza Tar Lazio, sez III, 11 maggio 2018, n. 4264
Pubblicato il 11/05/2018
N. 05264/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07512/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7512 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Pitney Bowes Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Salvemini, Antonio Finelli, con domicilio eletto presso lo studio Milena Conti in Roma, via Fossato di Vico n. 10, come da procura in atti;
contro
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio De Portu, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 354, come da procura in atti;
nei confronti
Francopost Macchine Affrancatrici S.r.l. non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
aggiudicazione procedura bandita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a favore della Francopost Macchine Affrancatrici s.r.l. e di ogni altro atto e/o documento inerente alla predetta procedura
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pitney Bowes Italia s.r.l. il 16\10\2017 :
– del provvedimento di esclusione dalla gara pronunziato a carico della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori l’Avv. Conti in sostituzione dell’Avv. L. Salvemini e l’Avv. C. De Portu;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente proposto, la società in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’intervenuta aggiudicazione a “Francopost macchine affrancatrici s.p.a.” dell’appalto di fornitura in noleggio di macchinari per l’Ufficio Posta del Servizio Affari Generali e Sicurezza della scrivente Cassa Forense, per un periodo di 60 mesi dal 17 luglio 2017 al 16 luglio 2022, lamentando, con un unico motivo di gravame, la non esatta corrispondenza di taluni prodotti forniti dalla controinteressata rispetto alla legge di gara;
Considerato, altresì, che con ricorso per motivi aggiunti notificato il 16 novembre 2017, la ricorrente ha impugnato anche la propria esclusione dalla gara in questione, pronunziata da Cassa Forense dopo l’introduzione del presente giudizio ed in ragione della rilevata produzione di due offerte presentate da Pitney Bowes per la medesima procedura, l’una di importo superiore a quella della aggiudicataria, e l’altra di importo inferiore;
Rilevato che la stazione appaltante e la controinteressata si sono costituite in giudizio chiedendo l’inammissibilità o il rigetto dei motivi aggiunti e la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, pertanto, necessario, in ordine logico, scrutinare per primo il ricorso per motivi aggiunti, il cui eventuale rigetto implicherebbe la declaratoria di improcedibilità del gravame introduttivo (proposto avverso l’aggiudicazione), poiché, a quel punto, Pitney Bowes non avrebbe più legittimazione a dolersi dell’aggiudicazione a Francopost, non avendo regolarmente partecipato alla gara;
Rilevato che l’impugnazione è passata in decisone alla camera di consiglio del 9 maggio 2018, e che essa può essere definita mediante sentenza in forma semplificata, previo avviso datone alle parti;
Ritenuto, infatti, che è infondato il ricorso per motivi aggiunti, in quanto:
– è pacifico il fatto storico costituito dalla presentazione di due offerte recanti prezzi diversi tra di loro da parte della ricorrente, in violazione dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta e’ vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”;
– non possono essere condivise le censure della ricorrente circa la mancata considerazione di una delle due offerte da parte della Commissione di gara, giacchè la norma su richiamata è posta, evidentemente, a presidio della serietà dell’offerta, che deve essere tenuta ferma per una dato periodo di tempo, il che depone per la conclusione che non è data neppure alla stazione appaltante la possibilità di “scegliere” quale delle due offerte ammettere in gara, specie in relazione alle possibili pretermissioni della posizione in graduatoria dei controinteressati a seconda della “scelta” dell’una o dell’altra offerta riconducibile al medesimo concorrente: sicchè la violazione del divieto deve necessariamente comportare l’esclusione di chi l’abbia violato;
– che in contrario –per quanto detto- non possono rilevare eventuali indicazioni della stessa stazione appaltante o di suoi dipendenti, che non potrebbero –se accertate- comportare la sanatoria del vizio oggettivo dell’offerta, salve eventuali responsabilità individuali (ove sussistenti) o dell’Ente in via precontrattuale (cfr. A.P. n. 5\2018, che ammette il relativo risarcimento anche in caso di legittimità del provvedimento espulsivo dalla gara), ove effettivamente riscontrabili;
Considerato che devono, inoltre, essere respinti i tre motivi di carattere procedimentale legati all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, al preteso difetto di motivazione dell’esclusione e alla mancata comparazione di interessi in sede di autotutela;
– che, infatti, che la revoca dell’ammissione a gara pubblica, ove avvenuta nell’ambito dello stesso procedimento di aggiudicazione e precedentemente all’aggiudicazione definitiva, non si inquadra nella concatenazione procedimentale di un procedimento di secondo grado, con la conseguenza che risulta non dovuta la comunicazione di avvio del procedimento (essendo ininfluente la mancata partecipazione dell’interessato allo stesso);
– che, inoltre, per la stessa ragione non occorre comparazione alcuna tra l’interesse della stazione appaltante e quello della impresa esclusa (T.A.R. Piemonte sez. I 14 gennaio 2009 n. 91), mentre, sotto il profilo motivazionale, è evidente la ragione sottesa alla esclusione, che è quella legata alla violazione di una regola generale delle pubbliche gare, quale il divieto di presentare due offerte da parte del medesimo concorrente;
Ritenuto che in relazione a quanto su affermato il ricorso principale va dichiarato improcedibile;
Considerato che in ragione dei peculiari profili della controversia le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Achille Sinatra
Gabriella De Michele