Cos’è il Rating di Legalità, a cosa serve, quali sono i requisiti per ottenerlo e quali sono le procedure, secondo il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Il funzionamento secondo la Delibera n. 27165 dell’AGCM 15 maggio 2018.
Pubblicato in gazzetta la Delibera dell’AGCM, che regolamenta il rating di legalità, sostituendo così la Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
L’impresa che intende ottenere il rating deve presentare, in via telematica, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. Il valore del rating viene utilizzato per la concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.
Potranno richiedere l’attribuzione del rating le imprese
- con sede operativa in Italia
- che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge
- che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.
Cos’è il Rating di legalità
Il Rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.
Al riconoscimento di un sufficiente livello di rating di legalità -convenzionalmente misurato in “stellette” – , l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.
Differenza tra rating di legalità e rating di impresa
Il rating di legalità, di competenza dell’AGCM, non deve essere confuso con il rating di impresa, gestito dall’ANAC.
Il Rating di Legalità è un istituto di applicazione generale, e quindi non limitato alla normativa appalti, volto a premiare e promuovere i principi di comportamento etico in ambito aziendale, traducendosi in una valutazione indicativa del rispetto della legalità e dal grado di attenzione riposto nella corretta gestione del business.
Al contrario, il rating di impresa, introdotto per la prima volta con il D.Lgs 50/ 2016, è di applicazione specifica al settore degli appalti pubblici.
Serve infatti a a valutare, promuovere e valorizzare la performance contrattuale degli operatori economici e la correttezza in fase di esecuzione, prevenendo così il rischio di cattiva esecuzione, con l’effetto di un tendenziale innalzamento della qualità e dell’efficienza del mercato dei contratti pubblici.
Come ottenere il Rating di legalità
L’imprese che vuole ottenere il rating di legalità deve presentare domanda all’Autorità Anti corruzione, mediante apposito formulario sul sito dell’autorità.
La domanda è accompagnata da un’autocertificiazione, laddove si dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative descritte all’art. 2 del Regolamento.
Le stellette del Rating di legalità
Il sistema del Rating funziona mediante un punteggio, corrispondente a delle “stelle”, e che va da una stella a tre stelle.
I regolamento chiarisce che per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un punteggio base pari a ★.
Rispettando gli ulteriori requisiti “premiali” del regolamento possono essere ottenuti dei segni +. Tre segni + corrispondono ad una ulteriore stella (★), per un massimo di tre stelle (★★★)
Requisiti per incrementare il rating di legalità
Il punteggio base sarà incrementato di un ulteriore segno + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;
e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.
Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo l’impresa potrà conseguire un segno + ove dimostri di aver denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l’attribuzione del segno + di, in questo caso è subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.
La riduzione del rating di legalità in caso di iscrizioni al casellario delle imprese
Il punteggio è ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.
L’accertamento non potrà in ogni caso determinare una riduzione del punteggio base (pari a una stelletta).
Durata e modifica del Rating di Legalità
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all’articolo 2 del regolamento, l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.
L’elenco dei reati e degli altri fattori che impediscono l’ottenimento del Rating di Legalità
Il Comma 2 del Regolamento prevede una serie di requisiti ulteriori, mancando i quali non potrà essere ottenuto il Rating.
In particolare vengono previsti, tra le varie ipotesi, una serie di condanne ai soggetti apicali dell’impresa o di misure cautelari, le misure antimafia, gli illeciti antitrust, la revoca di finanziamenti pubblici, le misure sanzionatorio dell’ANAC.
Non potrà essere richiesto il Rating di Legalità:
a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, del direttore tecnico e dei procuratori – qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli del titolare – non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating;
b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori – qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza – del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;
d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
f) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali;
g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
l) se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti.
Inoltre il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese:
a) destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità;
b) nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, ovvero di cui all’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, limitatamente al periodo di efficacia del relativo provvedimento.
I riferimenti normativi
L’Art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012, così recita: “Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito (…) di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.