“Il ricorso notificato e depositato con sottoscrizione in formato CAdES, anziché PAdES, è ammissibile e l’unica esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES, ai fini della correttezza del processo, indipendentemente dalla circostanza se la parte intimata in giudizio si sia costituita”.
Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 5912 del 25 maggio 2018.
Secondo i giudici del TAR romano, la sottoscrizione digitale con formato CAdES è pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore e rende la firma sul ricorso assolutamente valida.
La mancata conformità alle norme tecniche del PAT che prevede l’utilizzo del formato di firma digitale PAdES non impedisce la validità della sottoscrizione in quanto potrebbe essere oggetto di regolarizzazione, trattandosi, anche a parere della giurisprudenza, di irregolarità sanabili e non certamente suscettibili di invalidità.
Due sono i profili messi in rilievo dal Collegio:
1) da un lato l’art. 6, commi 4 e 5, del D.P.C.M. n. 40 del 16 febbraio 2016, si limita a prescrivere il formato di firma digitale PAdES per la sottoscrizione del modulo di deposito degli atti e non per gli atti stessi.
2) Dall’altro l’art. 12, comma 6, dell’Allegato A al d.P.C.M. n. 40 del 2016, ai sensi del quale “la struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES”, riguarda esclusivamente il deposito dell’atto, che a questo fine deve soddisfare certe esigenze di formato, ma non detta alcuna disciplina sulla sottoscrizione dell’atto a livello genetico.
Stante, quindi, che il modulo di deposito deve essere sottoscritto in formato PAdES e che, comunque, ai fini della speditezza del processo è necessario il deposito dell’atto processuale in formato nativo digitale PAdES (eventualmente mediante regolarizzazione), non può dirsi che un atto sottoscritto in formato CAdES equivalga a un atto non sottoscritto.
In sostanza, la regolarizzazione dell’atto sottoscritto in CAdES, prevista dalla giurisprudenza, riguarda la fase del deposito dell’atto e non attiene all’aspetto della sottoscrizione vera e propria, né a quella della notifica.
Ha ribadito il Tar che la firma digitale in formato CAdES è già nota quale forma riconosciuta di sottoscrizione degli atti al nostro ordinamento processuale, trattandosi del formato prescelto nell’ambito del processo civile e del processo civile telematico. Tra l’altro a tali modelli processualcivilistici si conforma il processo amministrativo, dato l’esplicito rinvio contenuto all’art. 39 c.p.a.
Di seguito la sentenza del TAR Lazio – Roma 25 maggio 2018, n. 5912