In linea generale, sussiste il potere di Anac di disporre l’iscrizione nel casellario informatico delle notizie utili, ai sensi dell’art. 213, c.2, del d.lgs. n. 50/2016.
Tuttavia l’annotazione presuppone, in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, che i fatti oggetto di annotazione siano correttamente riportati e che gli stessi non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario. (TAR Lazio, 4577/2018)
Un’impresa contestava l’iscrizione nel casellario informatico presso l’Anac di una “notizia utile” di un provvedimento cautelare, già revocato, relativo a un soggetto non più parte della compagine sociale dell’operatore economico.
Il potere generale dell’ANAC di inserire nel casellario le c.d. notizie utili
In primo luogo, l’ANAC contesta le affermazioni del ricorrente, secondo il quale l’ANAC non aveva più il potere di disporre l’inserimento di notizie utili nel casellario. Secondo la tesi di parte ricorrente, l’assenza nella norma primaria di un espresso riconoscimento del potere di disporre a carico delle imprese le iscrizioni delle mere “notizie utili”, non riguardanti le ipotesi di esclusioni dalle procedure di affidamento ex art. 80 d.lgs. n. n. 50/2016, e la contestuale abrogazione della disciplina regolamentare che, nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006, consentiva tali iscrizioni, avrebbe determinato il venir meno del potere dell’Anac di inserirle nel Casellario informatico.
Secondo il Tar, al contrario, dalla lettura complessiva delle norme del d.lgs. n. 50/2016 si evince la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull’utilizzo di plurime basi dati (quali la banca data nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle notizie utili.
Deve ritenersi, concludono i giudici, che anche dopo l’abrogazione dell’art. 8, comma 2, lett. dd, del D.P.R. n. 207/2010 l’iscrizione nel casellario informatico delle notizie utili sia un’attività che l’Anac continua a dover svolgere, in quanto funzionale al compito assegnatole di supportare – anche attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni – le stazioni appaltanti (cfr. l’art. 213, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016).
Il requisito della “utilità della notizia” e il criterio di proporzionalità nell’inserimento di nuove notizie utili.
Precisata, in linea generale, la sussistenza del potere di Anac di disporre l’iscrizione in parola, osserva il TAR che è fondata la censura con cui parte ricorrente lamenta l’assenza della “utilità” della notizia riportata nel Casellario.
Se è vero che l’iscrizione nel casellario delle imprese delle informazioni ricevute, svolgendo una funzione di “pubblicità-notizia”, costituisce per l’Autorità un atto dovuto, l’annotazione, tuttavia, presuppone, in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, che i fatti oggetto di annotazione siano correttamente riportati e che gli stessi non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario.
L’iscrizione disposta a carico della ricorrente, nel caso di specie riguarda l’applicazione di una misura cautelare interdittiva, i cui effetti erano peraltro già scaduti al momento dell’inserimento nel Casellario, disposta dal GIP del Tribunale di Roma a carico di un soggetto che in precedenza aveva rivestito la carica di amministratore della società.
Si tratta di una informazione priva di utilità per le stazioni appaltanti, riguardando l’applicazione di un provvedimento cautelare non più produttivo di effetti, a carico di un individuo ormai estraneo alla compagine sociale dell’operatore economico ricorrente, e afferente circostanze non ricollegabili alle attività della società ricorrente.
L’annotazione, in sostanza, riporta fatti inconferenti rispetto alla società e come tali non utili ad accrescere il patrimonio informativo delle stazioni appaltanti circa il suo operato.
Non assolvendo ad alcun valido compito informativo, l’annotazione deve essere annullata.
In allegato la sentenza Tar Lazio, sez. I, 24 aprile 2018, n. 4577