Graduatorie di professionisti per affidamento di incarichi, giurisdizione del giudice ordinario

Secondo il TAR Campania, le decisioni sugli atti inerenti ad una selezione per il conferimento di incarichi professionali a termine, cui non consegue la costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, e le medesime conclusioni devono essere applicate alle decisioni sul mancato scorrimento delle graduatorie.

Nel caso deciso da Tar Campania, Sez. I., 23 maggio 2018, n. 3391, un professionista partecipava alla selezione indetta dal Comune di Afragola per il conferimento di un posto di incarico di prestazione professionale, collocandosi nella graduatoria finale in quarta posizione.

Successivamente, il Comune decideva di procedere allo scorrimento della graduatoria fino alla terza posizione e successivamente, con apposita determinazione dirigenziale il medesimo Comune decideva di distribuire il tetto ore mensile tra le figure professionali già esistenti senza procedere allo scorrimento della graduatoria fino alla quarta posizione, provocando il ricorso al Tar del quarto classificato.

Il ricorso del professionista è stato dichiarato è inammissibile per difetto di giurisdizione. A questo proposito i giudici campani applicano, anche alla decisione sullo scorrimento della graduatoria, l’orientamento in base al quale gli atti inerenti ad una selezione per il conferimento di incarichi professionali a termine, cui non consegue la costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5370).

A tal proposito si fa rinvio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 3 gennaio 2007, n. 4 ) per cui il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo costituisce espressione non già di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di c.d. ‘parasubordinazione’ – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – anche nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario.

Ne deriva, quanto alla fase anteriore alla costituzione del rapporto privatistico di lavoro autonomo, che a fronte dell’eventuale assenza o illegittimità del procedimento selettivo si pone una individuazione del contraente anch’essa permeata dei caratteri della vicenda soltanto privatistica, cosicché i privati possono invocare tutela delle proprie situazioni soggettive (quand’anche qualificabili non come diritti soggettivi perfetti, ma come interessi legittimi di diritto privato, così come avviene in tema di offerta o promessa al pubblico) dinanzi al giudice ordinario, restando la pubblica amministrazione soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., in una determinazione che ben potrebbe essere assunta da un privato committente.

Le medesime conclusioni, secondo la sentenza del Tar Campania, si impongono anche quando si contesta il mancato scorrimento della graduatoria in relazione ad una vicenda che mantiene, comunque, la sua natura privatistica.

La decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria si innesta, comunque, su una vicenda privatistica (id est, l’instaurazione di un rapporto di lavoro di diritto privato) e, quindi, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.

In allegato, Tar Campania, Sez. I., 23 maggio 2018, n. 3391

Redazione

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