Per l’ammissibilità di un ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, nonché l’assenza di conflitti di interessi tra i ricorrenti. Il caso del ricorso contro il test di medicina. Tar Lazio, sez. III, 22 maggio 2018, n. 5685
Una serie di aspiranti studenti di medicina, avendo tentato il test di ingresso in università diverse, e avendo ottenuto punteggi insufficienti, ricorrevano contro le rispettive università.
Il Tar, prima di entrare nell’esame del merito delle censure, chiarisce le condizioni in presenza delle quali, nel processo amministrativo, è permesso il c.d. ricorso collettivo.
I stringenti requisiti, positivi e negativi, per l’ammissibilità di un ricorso collettivo.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi.
Più nel dettaglio, anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione.
Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo.
I requisiti di segno negativo sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri.
I requisiti di segno positivo consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Consiglio di Stato sez. IV , 27/01/2015 n.363).
L’applicazione dei principi sul ricorso collettivo alla contestazione contro il test di medicina
Con riguardo al caso dei ricorrenti contro il test di medicina il Tar ritiene che ricorrano le condizioni sopra evidenziate.
Infatti deve ritenersi che vi sia identità: dell’oggetto (essendo impugnati i medesimi atti da tutti i ricorrenti); degli interessi facenti capo ai diversi ricorrenti in epigrafe (tutti non ammessi al corso di laurea in oggetto e aventi di mira la caducazione della procedura nella sua interezza per le ragioni sopra esposte); dei vizi dedotti, che coincidono per tutti i ricorrenti, le cui rispettive posizioni in graduatoria non comportano differenziazioni nella dinamica processuale, trattandosi di vizi attinenti a profili generali ed ugualmente incidenti sulle posizioni dei concorrenti, essendo tali motivi idonei, se fondati, a determinare il travolgimento dell’intera procedura selettiva.
Può quindi concludersi che vi è identità delle domande introdotte ed è da escludere ogni conflitto di interessi (anche solo potenziale) tra i diversi ricorrenti, il che induce il Tar a ritenere il ricorso senz’altro ammissibile (anche se lo ritiene infondato nel merito).
In allegato Tar Lazio, sez. III, 22 maggio 2018, n. 5685