In assenza di firma digitale è sufficiente la firma autografa

Sono valide le dichiarazioni di un concorrente, che, in luogo di sottoscriverle con firma digitale, le ha sottoscritte manualmente in cartaceo e le ha scannerizzate, unitamente alla copia del documento di identità. Tar Calabria, sez. II., 29 giugno 2018, n. 1291

I giudici amministrativi chiariscono il rapporto tra firma digitale e firma analogica, alla luce delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Nel caso sottoposto al Tar Calabria, un concorrente veniva escluso da una gara di appalto perché “non avrebbe ottemperato alla richiesta di cui all’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016, in quanto ha inviato la documentazione richiesta priva di firma digitale così come prescritto dal disciplinare di gara”.

Infatti nel corso di una procedura di soccorso istruttorio veniva resa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in cartaceo e accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore, omettendo, per errore, la firma digitale.

Secondo l’Amministrazione, pertanto, il concorrente non aveva prodotto una valida dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Secondo il Tar Calabria tale esclusione, di fatto, si risolve in un provvedimento connotato da un inutile formalismo, come tale recessivo rispetto alle recenti evoluzioni normative -eurounitarie e nazionali- e agli attuali approdi giurisprudenziali, orientati a preservare in un’ottica sostanzialistica la concorrenza tra operatori economici, in un perimetro di regole chiare, nonché tassative quanto alle ipotesi di esclusione.

La validità della firma sul documento cartaceo in luogo di quella digitale, alla luce del CAD

In realtà, chiarisce il Tar Calabria, se è vero che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto, tuttavia ciò non toglie la validità persistente della firma autografa.

l documento in esame -sebbene privo di firma digitale- è stato redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf.

I riportati adempimenti sono conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005. Nello specifico, dalle prime disposizioni si inferisce il comprovato rispetto del regime giuridico in materia di autocertificazione, mentre la norma da ultimo menzionata –prevista nel codice dell’amministrazione digitaleconsente l’inoltro per via telematica alle p.a. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono “… sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità, come accaduto nel caso di specie.

E ciò a maggior ragione se si considera che il documento veniva caricato in un complesso sistema telematico, la piattaforma SISGAP, che dava ulteriore elemento di certezza riguardo la provenienza della documentazione.

 

In allegato Tar Calabria, sez. II., 29 giugno 2018, n. 1291

Redazione

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