In linea generale, vige la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie sull’indizione di nuovi concorsi, e il dovere di motivazione per la PA che vuole discostarsi da questo principio.
Tuttavia vi sono alcune fattispecie che consentono la deroga alla preferenza allo scorrimento della graduatoria, giustificando appieno la scelta di copertura del posto mediante pubblico concorso senza necessità di specifica motivazione, per via delle differenze in termini di requisiti di partecipazione, prove di esame, specificità dei profili professionali.
Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n. 4078) ha ritenuto legittimo l’operato di una azienda sanitaria, veniva contestata perché non avrebbe garantito la precedenza alle procedure di scorrimento rispetto all’indizione di nuovi concorsi.
Infatti l’azienda ospedaliera, tramite il nuovo concorso, ha selezionato del personale diverso rispetto a quello di cui alle precedenti graduatorie di concorso, utilizzando delle prove selettive anch’esse diverse: in presenza di situazioni del genere la PA non deve neanche motivare sulla preferenza del nuovo concorso sullo scorrimento di una vecchia graduatoria.
I principi della Adunanza Plenaria 14/2011 sul rapporto tra scorrimento graduatorie e nuovi concorsi: i casi in cui si può indire un nuovo concorso nonostante le graduatorie, senza specifica motivazione
La decisione n. 14/2011 della Plenaria ha, sì, affermato il principio della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie e dell’obbligo motivazionale, in capo all’Amministrazione, delle ragioni di una eventuale scelta contraria nel senso della indizione del pubblico concorso, ma essa ha sottolineato che tale prevalenza non è assoluta ed incondizionata, essendo “individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione”.
Tra i casi in cui “si manifesta l’opportunità, se non la necessità di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci” (par. 52) si riconosce rilievo, ad esempio, all’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione; così come si attribuisce “risalto determinante anche all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria” (par. 55).
Allo stesso modo, la successiva sentenza Cons. Stato, Sez VI, n. 1517/2018 ha individuato altri casi di deroga, quali:
– le prove di esame i cui contenuti denotavano un accertamento più puntuale ed esaustivo delle competenze del soggetto da assumere, in tal modo palesando l’esigenza di selezionare personale maggiormente qualificato rispetto a quello di cui al concorso di cui alle graduatorie.
– il raffronto tra i due rispettivi bandi, da cui risultava che il profilo professionale oggetto del nuovo concorso pubblico era ben più preciso e definito rispetto a quello previsto nel concorso di cui alle graduatorie
Il caso del nuovo concorso dell’Azienda Ospedaliera
Come anticipato, l’applicazione dei suddetti principi al caso dell’Azienda Ospedaliera ha portato il Consiglio di Stato a ritenere legittima l’indizione di un nuovo concorso, perché, tra gli altri motivi:
- I due avvisi avevano contenuto diverso.
- Il secondo concorso era molto più specifico, per quanto atteneva alla figura professionale da selezionare, rispetto al primo.
- Le materie dell’esame erano molto diverse, in un caso generali e nell’altro caso riferite all’esperienza maturata e alle capacità tecnico-professionali.
La giurisdizione in caso di mancato scorrimento delle graduatorie, motivato dall’indizione di un nuovo concorso
Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato riafferma i principi sulla giurisdizione in materia di mancato scorrimento di una graduatoria.
Esistono infatti due situazioni differenti
- Quella nella quale la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”;
- Quella, di competenza del giudice amministrativo, dove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale. In questi casi la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo; in termini anche Cons. Stato Sez. III, 1 dicembre 2017, n. 5637, secondo cui ricade nell’ambito della giurisdizione amministrativa la scelta discrezionale dell’amministrazione in ordine alla determinazione di quale sia il canale di provvista del personale da utilizzare, e cioè mediante forme di reclutamento alternative allo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora efficace.
In allegato la sentenza completa Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n. 4078